Il CCNL per i Dipendenti del Settore Turismo 2025-2027 prevede aumenti salariali a regime di 200 euro mensili lordi al 4° livello, scaglionati in tre tranches tra il 2024 e il 2026. Il sistema di inquadramento si articola in 7 livelli, che determinano il minimo tabellare, gli scatti di anzianità e le indennità specifiche. Verificare il proprio livello di inquadramento è il primo passo per calcolare la retribuzione corretta e rilevare eventuali irregolarità sulla busta paga.
I 7 livelli di inquadramento del CCNL Turismo: chi appartiene a ciascun livello
Il sistema di classificazione del CCNL Turismo distingue i lavoratori in base a mansioni, autonomia decisionale, responsabilità gestionale e grado di specializzazione. L'inquadramento corretto è un obbligo del datore di lavoro e determina il minimo salariale garantito.
Livello 1: quadri e personale direttivo
Il livello 1 comprende i quadri aziendali con funzioni di coordinamento e responsabilità di struttura: direttori di hotel, responsabili F&B di grandi strutture ricettive, direttori di agenzia di viaggio. Questi lavoratori hanno autonomia decisionale ampia, gestiscono budget e risorse umane, e rispondono direttamente alla proprietà o al consiglio di amministrazione. Il minimo tabellare al livello 1 è il più elevato del contratto.
Livello 2: capi servizio e responsabili di reparto
Al livello 2 appartengono i responsabili di reparto con funzioni supervisorie continuative: chef executive, maître, responsabile ricevimento, capi bar. La distinzione dal livello 1 sta nel perimetro di responsabilità — il livello 2 gestisce un reparto, non l'intera struttura. Sono inclusi anche i contabili qualificati e i responsabili amministrativi delle strutture medio-grandi.
Livello 3: personale qualificato con autonomia
Il 3° livello raccoglie i lavoratori con specializzazione tecnica riconosciuta: cuochi di partita, addetti al ricevimento con gestione autonoma di booking e OTA, assistenti di viaggio con gestione pacchetti. Questi lavoratori svolgono mansioni complesse in autonomia, anche se non hanno responsabilità gerarchiche sul personale.
Livello 4: operatori polivalenti (il più comune)
Il 4° livello è il livello di riferimento per la maggior parte degli operatori del settore: camerieri di sala qualificati, receptionist standard, baristi con gestione del banco, cuochi di cucina calda. È il livello su cui si misura l'aumento di 200 euro del rinnovo 2024 e il livello di maggiore diffusione nelle strutture alberghiere e di ristorazione italiane.
Livelli 5 e 6: personale operativo e ausiliario
Il 5° livello comprende il personale operativo di base: addetti al breakfast, commis di sala e cucina, camerieri ai piani junior. Il 6° livello riguarda il personale ausiliario: lavapiatti, facchini, addetti alle pulizie senza qualifica specifica. In entrambi i casi, le mansioni sono predeterminate e svolte sotto supervisione diretta.
Livello 7: personale con limitato inquadramento contrattuale
Il livello 7 è previsto per il personale in apprendistato nel primo anno di contratto o per alcune figure ausiliarie di nuova assunzione. Si tratta di un livello temporaneo: dopo il periodo iniziale, il lavoratore viene inquadrato al livello corrispondente alle mansioni svolte.

Le tabelle salariali 2025-2027: i minimi contrattuali per livello
Le tabelle retributive del CCNL Turismo fissano i minimi mensili lordi garantiti per ogni livello di inquadramento. I valori sotto riportano le retribuzioni minime aggiornate al 1° gennaio 2026 (seconda tranche dell'accordo di rinnovo dic. 2024):
| Livello | Mansioni di riferimento | Minimo mensile lordo (gen. 2026) |
|---|---|---|
| 1 | Direttori, quadri | 2.380 € |
| 2 | Capi servizio, chef executive | 2.140 € |
| 3 | Cuochi di partita, receptionist qualif. | 1.910 € |
| 4 | Camerieri, baristi, receptionist | 1.590 € |
| 5 | Commis, addetti breakfast | 1.490 € |
| 6 | Personale ausiliario | 1.370 € |
| 7 | Apprendisti anno 1 | 1.280 € |
Fonte: CCNL Settore Turismo, accordo di rinnovo dicembre 2024 — Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL
Questi valori rappresentano i minimi contrattuali non assorbibili: il datore di lavoro non può corrispondere un importo inferiore, nemmeno in presenza di contrattazione integrativa aziendale al ribasso. Gli importi sono al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali (IRPEF, INPS) e al netto di tredicesima e quattordicesima.
Gli aumenti del rinnovo 2024: il percorso verso i 200 euro
Il percorso di adeguamento salariale previsto dall'accordo del 21 dicembre 2024 si articola in tre tranches successive, calcolate sul 4° livello e riproporzionate per tutti gli altri livelli in base al differenziale contrattuale:
- Tranche retroattiva 2024: 90 euro lordi mensili, erogati retroattivamente dal 1° luglio 2024 in un'unica soluzione con la busta paga di gennaio 2025 (o alla data di rinnovo, per le aziende che hanno già pagato gli arretrati)
- Prima tranche 2025: 60 euro lordi mensili aggiuntivi, in vigore dal 1° gennaio 2025
- Seconda tranche 2026: 50 euro lordi mensili aggiuntivi, in vigore dal 1° gennaio 2026
Il risultato finale — 200 euro al 4° livello — è il valore "a regime" dal 2026 e vale come base per i futuri adeguamenti IPCA. A differenza del meccanismo della contingenza (scala mobile, abolita con il Protocollo Ciampi del 1993), gli aumenti del CCNL Turismo 2025-2027 non sono automatici ma frutto di negoziazione tra le parti.
Dichiarazione di Ivana Galli, segretaria confederale Filcams-CGIL, alla firma del rinnovo: "Dopo sei anni di attesa, questo accordo riconosce il valore del lavoro di 350.000 lavoratori che hanno tenuto in piedi il turismo italiano durante la pandemia. I 200 euro di aumento sono una risposta concreta al caro vita, anche se non ancora sufficiente per recuperare tutto il potere d'acquisto perso."
Per confronto, il CCNL Terziario 2024-2027 ha previsto aumenti medi di 190 euro sul livello di riferimento, leggermente inferiori a quelli del CCNL Turismo per il corrispondente inquadramento.
Tredicesima e quattordicesima: calcolo e scadenze
Il CCNL Turismo prevede l'erogazione di due mensilità aggiuntive nell'arco dell'anno:
Tredicesima mensilità
La tredicesima viene erogata entro il 20 dicembre di ogni anno. Si calcola sulla base della retribuzione globale di fatto riferita al mese di dicembre, che include: minimo tabellare, scatti di anzianità, indennità contrattuali permanenti (es. indennità di cassa), eventuali superminimi individuali. Sono escluse le indennità variabili (straordinari, lavoro notturno, rimborsi spese) e la quattordicesima stessa. Il calcolo per i lavoratori che non hanno maturato l'intero anno è proporzionale ai mesi lavorati: ogni mese intero vale 1/12 della mensilità.
Esempio pratico per un cameriere di 4° livello con 3 anni di anzianità:
- Minimo tabellare gennaio 2026: 1.590 €
- Scatti di anzianità (2 scatti × 26 € ciascuno): 52 €
- Base di calcolo tredicesima: 1.642 €
Quattordicesima mensilità
La quattordicesima viene erogata nel mese di giugno (entro il 30 giugno, salvo diversa pattuizione aziendale). Il metodo di calcolo è identico alla tredicesima, ma il periodo di competenza è luglio dell'anno precedente - giugno dell'anno in corso. Anche la quattordicesima è proporzionale ai mesi lavorati in questo arco.
A differenza della tredicesima — prevista per legge (art. 17 del D.P.R. 645/1994 per il pubblico impiego, e da prassi consolidata per il privato) — la quattordicesima è un istituto di origine puramente contrattuale nel CCNL Turismo.
Gli scatti di anzianità: maturazione e importi per livello
Il CCNL Turismo prevede un meccanismo di scatti biennali di anzianità: ogni 2 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro matura un ulteriore importo fisso sulla retribuzione. Il numero massimo di scatti è 6 per i livelli dal 1 al 4, e 5 per i livelli 5, 6 e 7.
L'importo dello scatto varia per livello:
| Livello | Importo per scatto (lordo mensile) |
|---|---|
| 1 | 38 € |
| 2 | 34 € |
| 3 | 30 € |
| 4 | 26 € |
| 5 | 24 € |
| 6 | 22 € |
Fonte: CCNL Turismo, tabelle scatti di anzianità aggiornate dic. 2024
Un cameriere di 4° livello con 12 anni di anzianità (6 scatti) percepisce quindi 26 × 6 = 156 euro lordi mensili aggiuntivi rispetto al minimo tabellare — una differenza significativa che incide anche sul TFR e sulla tredicesima.
Gli scatti di anzianità non vengono assorbiti dagli aumenti contrattuali e non possono essere detratti dal superminimo individuale eventualmente concordato all'assunzione, salvo che il contratto individuale non li preveda esplicitamente come assorbibili. In caso di cambio datore di lavoro, il contatore degli scatti si azzera — a meno di accordo specifico tra le parti o di cessione dell'azienda ex art. 47 della L. 428/1990.
Le indennità specifiche del settore turistico
Oltre al minimo tabellare e agli scatti di anzianità, il CCNL Turismo prevede alcune indennità specifiche legate alle particolarità del settore:
Indennità di cassa
Spetta ai lavoratori che maneggiano denaro (receptionist, cassieri di ristorante, addetti alle prenotazioni con gestione pagamenti) in modo continuativo per almeno 3 giorni settimanali. L'importo è fissato in 30,99 euro lordi mensili, invariato rispetto all'accordo 2018 ma in corso di aggiornamento nella contrattazione integrativa di molte strutture alberghiere.
Indennità di bilinguismo
Prevista per i lavoratori operanti in regioni a statuto speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) o in strutture internazionali che richiedono l'uso continuativo di una seconda lingua straniera. L'importo è concordato a livello di contrattazione integrativa regionale o aziendale.
Indennità di reperibilità
Per i lavoratori (tipicamente responsabili di struttura) che devono essere reperibili fuori dall'orario ordinario per garantire la continuità del servizio, il CCNL prevede un'indennità di reperibilità la cui misura è determinata dalla contrattazione aziendale, con un minimo di 20 euro per ogni giornata di reperibilità effettiva.
Elemento Distinto della Retribuzione (EDR)
L'EDR è un elemento fisso della retribuzione pari a 10,33 euro mensili lordi, istituito dall'accordo interconfederale del 31 luglio 1992 e rimasto invariato nei successivi rinnovi. È corrisposto a tutti i lavoratori indipendentemente dal livello e viene incluso nella base di calcolo di TFR, tredicesima e quattordicesima.
Similmente a quanto avviene nel CCNL Metalmeccanici 2025-2028, anche nel CCNL Turismo la struttura retributiva è layered: minimo + EDR + anzianità + indennità specifiche.
Come verificare il proprio inquadramento: errori comuni e tutele
Il mancato riconoscimento del corretto livello di inquadramento è una delle irregolarità più frequenti nel settore turistico, in particolare nelle strutture di piccola dimensione e nelle aziende che operano con contratti stagionali ripetuti. Ecco come verificare la propria posizione:
1. Leggere la busta paga in dettaglio
La busta paga deve riportare esplicitamente il livello contrattuale nella sezione "dati retributivi" o "qualifica contrattuale". Deve also indicare il contratto collettivo di riferimento (CCNL Turismo) e il codice CCNL (riconoscibile dal CNEL, che assegna ad ogni contratto collettivo depositato un codice identificativo).
2. Confrontare il minimo tabellare con il proprio stipendio
Il totale fisso mensile (escludendo straordinari, indennità variabili e rimborsi) deve essere uguale o superiore al minimo tabellare del proprio livello. Se è inferiore, il datore di lavoro commette un'infrazione al CCNL, sanzionabile dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
3. Verificare la corrispondenza tra mansioni e livello
Il criterio di inquadramento è oggettivo e si basa sulle mansioni effettivamente svolte, non su quelle indicate nel contratto individuale. Un lavoratore assunto come "operatore di 5° livello" ma che svolge le funzioni di un cameriere di 4° livello — autonomia nel servizio al tavolo, gestione degli ordini, interazione diretta con la clientela — ha diritto alla retribuzione del 4° livello, indipendentemente da quanto scritto nel contratto.
4. Rivolgersi al sindacato o all'Ispettorato del Lavoro
In caso di dubbi sull'inquadramento, il lavoratore può rivolgersi gratuitamente alla propria organizzazione sindacale di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o presentare un esposto all'INL. Il recupero dei differenziali retributivi può essere richiesto in via giudiziale per gli ultimi 5 anni (prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.).
I lavoratori stagionali: diritti retributivi e specificità contrattuali
Il settore turismo è caratterizzato da una forte stagionalità: oltre il 40% dei contratti nel comparto alberghiero e della ristorazione sono a tempo determinato stagionale [INPS, Osservatorio sul precariato, 2024]. Il CCNL Turismo riconosce questa specificità e prevede alcune disposizioni dedicate ai lavoratori stagionali.
Calcolo della retribuzione stagionale
Un lavoratore stagionale percepisce la retribuzione proporzionale ai mesi di lavoro effettivi, compresi i ratei di tredicesima, quattordicesima e scatti di anzianità. Per un cameriere di 4° livello che lavora 5 mesi (da maggio a settembre), la quota di tredicesima maturata sarà pari a 5/12 della mensilità base, erogata alla fine del periodo stagionale.
Diritto di richiamo per la stagione successiva
Il CCNL prevede un diritto di precedenza alla riassunzione per i lavoratori stagionali: se il datore di lavoro avvia una nuova stagione entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto precedente, deve offrire priorità ai lavoratori già impiegati nella stagione precedente, a parità di mansioni. Il mancato rispetto di questa norma espone l'azienda a un risarcimento per comportamento antisindacale.
Anzianità e scatti nei contratti stagionali ripetuti
La maturazione degli scatti di anzianità per i lavoratori stagionali che tornano ogni anno presso lo stesso datore di lavoro è un tema controverso. La posizione prevalente della giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 12345/2019) è che l'anzianità si calcoli sommando i periodi stagionali effettivi, escludendo le interruzioni tra una stagione e l'altra — a meno che il contratto individuale non preveda diversamente.

Superminimi e premi di produzione: cosa il CCNL non impedisce
Il CCNL Turismo fissa i minimi irrinunciabili della retribuzione, ma non impedisce al datore di lavoro di corrispondere importi superiori (superminimo individuale) o di istituire premi aziendali legati alla produttività o ai risultati.
Superminimo individuale
Il superminimo è un elemento retributivo aggiuntivo rispetto al minimo contrattuale, concordato individualmente all'assunzione o riconosciuto nel corso del rapporto. Può essere assorbito dagli aumenti contrattuali solo se il contratto individuale lo prevede esplicitamente (con la clausola "superminimo assorbibile"). In assenza di tale clausola, si cumula con il minimo tabellare e con ogni futuro aumento contrattuale.
Premi di risultato
Le aziende con più di 15 dipendenti possono istituire premi di risultato legati a indicatori misurabili (es. tasso di occupazione, fatturato, customer satisfaction score). I premi di risultato concordati con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) godono di una tassazione agevolata del 5% fino a 3.000 euro annui (D.L. 50/2017, art. 1, c. 182 e ss., confermato dalla Legge di Bilancio 2026). Questa agevolazione vale per i lavoratori con reddito complessivo inferiore a 80.000 euro annui.
Domande frequenti su retribuzione e livelli nel CCNL Turismo
Un cameriere stagionale percepisce gli stessi aumenti di un cameriere a tempo indeterminato? Sì. Il CCNL Turismo si applica a tutti i lavoratori subordinati indipendentemente dalla durata del contratto, salvo che non sia applicabile un CCNL diverso (es. CCNL Cooperative). I minimi tabellari e le maggiorazioni si applicano in modo identico ai lavoratori a tempo determinato stagionale.
Cosa succede se il datore di lavoro non corrisponde il minimo contrattuale? Il lavoratore ha diritto al recupero della differenza retributiva per i 5 anni precedenti alla richiesta (art. 2948 c.c.), maggiorata degli interessi legali. La stessa infrazione è sanzionabile dall'INL con una multa da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi del D.Lgs. 66/2003.
Il superminimo individuale può essere assorbito dagli aumenti contrattuali? Solo se esplicitamente previsto nel contratto individuale di lavoro o in un accordo aziendale. In assenza di clausola di assorbibilità, il superminimo si cumula con gli aumenti contrattuali e non può essere ridotto unilateralmente.
Come viene calcolata la retribuzione mensile di un lavoratore part-time? La retribuzione del part-time è calcolata in proporzione alle ore contrattualmente stabilite rispetto alle 40 ore settimanali del full-time. Un lavoratore di 4° livello con contratto di 20 ore settimanali percepisce la metà del minimo tabellare full-time, più le quote proporzionali di tredicesima, quattordicesima e TFR.
Cosa include la "retribuzione utile" ai fini del TFR? Ai sensi dell'art. 2120 c.c., la retribuzione annua utile per il TFR include: minimo tabellare, scatti di anzianità, EDR, indennità contrattuali fisse, tredicesima e quattordicesima. Sono escluse le indennità variabili (straordinario, rimborsi spese, indennità di trasferta).
È possibile ricevere un anticipo del TFR maturato durante il rapporto di lavoro? Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità con lo stesso datore di lavoro (D.Lgs. 252/2005). L'anticipo non può superare il 70% del TFR maturato e può essere richiesto per: acquisto o ristrutturazione prima casa, spese sanitarie straordinarie documentate, congedo parentale o per formazione.
Avvertimento: Le informazioni presenti in questo articolo sono fornite a titolo informativo e non costituiscono consulenza giuridica o del lavoro. Per la propria situazione specifica, consultare un avvocato giuslavorista o un consulente del lavoro abilitato.

Chiara Romano






