Il codice del lavoro fissa un minimo di 4 settimane di ferie annue. Il CCNL Turismo 2025-2027 ne garantisce 26 giorni lavorativi — equivalenti a circa 5 settimane e mezzo. Ma non è solo una questione di quantità: il contratto di settore disciplina la gestione delle ferie nella stagionalità, i ROL (che la legge non prevede), e i permessi speciali che il codice non elenca. Quale tra le due normative prevale? La risposta dipende dall'istituto: il principio del favor lavoratoris impone sempre di applicare la norma più favorevole al lavoratore.
Le ferie nel D.Lgs. 66/2003: il minimo legale inderogabile
Il D.Lgs. 66/2003, attuativo della direttiva UE 2003/88/CE, stabilisce all'art. 10 il diritto irrinunciabile a 4 settimane di ferie annue retribuite (pari a 20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali, o 24 per chi lavora 6 giorni). Di queste, almeno 2 settimane devono essere godute nell'anno di maturazione; le restanti 2 possono essere posticipate fino a 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
Caratteristiche fondamentali delle ferie legali:
- Irrinunciabilità: le ferie non possono essere sostituite da un'indennità economica durante il rapporto di lavoro — solo alla cessazione
- Maturazione proporzionale: ogni mese lavorato corrisponde a 1/12 del monte ferie annuo
- Pianificazione: il datore di lavoro può stabilire il periodo di godimento tenendo conto delle esigenze aziendali, ma deve garantire al lavoratore un preavviso adeguato
Le ferie nel CCNL Turismo 2025-2027: il contratto migliora la legge
Il CCNL Turismo porta le ferie annue a 26 giorni lavorativi, aumentando significativamente il minimo legale. Questo miglioramento si applica a tutti i lavoratori del settore indipendentemente dall'orario contrattuale, con calcolo proporzionale per i part-time e i contratti stagionali.
La differenza rispetto al codice non è solo quantitativa. Il CCNL introduce anche regole specifiche per:
- Frazionamento delle ferie: il lavoratore può richiedere di godere le ferie in giorni singoli (non obbligatoriamente come blocco unico), ma solo per un massimo di 10 giorni all'anno, salvo accordo aziendale più favorevole
- Alta stagione: le aziende turistiche possono limitare il godimento delle ferie nei mesi di luglio, agosto e dicembre (periodi di picco), posticipandole al trimestre successivo
- Ferie maturate e non godute: il CCNL prevede un'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti entro i 18 mesi stabiliti dalla legge — ma solo per quelli eccedenti il minimo legale di 4 settimane; i 20 giorni legali restano irrinunciabili
Il confronto con il CCNL Turismo per retribuzione e livelli mostra come l'intero impianto contrattuale segua il principio della miglioratività: ogni istituto contrattuale supera il minimo legale.
| Aspetto | D.Lgs. 66/2003 (legge) | CCNL Turismo 2025-2027 |
|---|---|---|
| Giorni di ferie annui | 20 gg (5 gg/sett.) | 26 gg lavorativi |
| Ferie minime nell'anno | 2 settimane | 2 settimane |
| Ferie posticipabili | Fino a 18 mesi | Fino a 18 mesi + clausola stagionalità |
| Monetizzazione in corso rapporto | Vietata | Vietata (salvo eccedenza 20 gg min.) |
| Frazionamento | Non disciplinato | Max 10 gg in giornate singole |

I ROL: un istituto esclusivamente contrattuale
I ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro) non esistono nel D.Lgs. 66/2003 né nel codice civile. Sono un istituto creato dalla contrattazione collettiva per "restituire" ai lavoratori le ore in eccesso rispetto all'orario legale che la contrattazione stessa può autorizzare.
Nel CCNL Turismo 2025-2027, i ROL ammontano a:
- 40 ore annue per i lavoratori di livello 1, 2 e 3
- 32 ore annue per i lavoratori di livello 4
- 24 ore annue per i lavoratori di livello 5, 6 e 7
I ROL si maturano mensilmente (proporzionale) e devono essere goduti entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione. La quota non goduta entro la scadenza viene liquidata in busta paga con la retribuzione ordinaria, senza maggiorazioni — diversamente dalle ferie non godute, che mantengono il loro valore retributivo.
Punto chiave: I ROL non possono essere negati dal datore di lavoro una volta che il lavoratore ne ha fatto richiesta con almeno 5 giorni di preavviso (salvo comprovate esigenze tecnico-produttive straordinarie). Il rifiuto sistematico delle richieste di ROL può configurare comportamento antisindacale.
Permessi retribuiti: il confronto tra legge e CCNL
La legge prevede alcuni permessi retribuiti obbligatori (matrimonio, lutto, Legge 104), ma il CCNL Turismo amplia significativamente questa lista:
| Tipo di permesso | Legge | CCNL Turismo 2025-2027 |
|---|---|---|
| Matrimonio civile/religioso | Non disciplinato (solo dottrina) | 15 giorni continuativi retribuiti |
| Lutto per coniuge/figlio/genitore | Non disciplinato | 3 giorni retribuiti |
| Lutto per fratello/sorella | Non disciplinato | 1 giorno retribuito |
| Donazione sangue | 1 giorno (L. 584/1967) | 1 giorno retribuito |
| Donazione midollo osseo | Non disciplinato | Giornata retribuita + viaggio |
| Legge 104 (disabilità grave) | 3 giorni/mese (L. 104/1992) | 3 giorni/mese retribuiti |
| Congedo parentale | Al 30% fino a 6 anni figlio (D.Lgs. 151/2001) | Come per legge |
| Studio e formazione | Non disciplinato nel privato | Fino a 150 ore/anno retribuite |
Il permesso studio è una specificità del CCNL Turismo: i lavoratori iscritti a corsi scolastici o universitari hanno diritto a permessi retribuiti per sostenere gli esami, fino a 150 ore annue per i corsi riconosciuti. Questo istituto non è previsto dalla legge per il settore privato in generale.
Scenario: Chiara, receptionist di 4° livello in un hotel a Sorrento, si iscrive a un corso serale per conseguire il diploma di laurea triennale in Scienze del Turismo. In base al CCNL Turismo, ha diritto a richiedere permessi retribuiti per gli esami, comunicando le date con almeno 48 ore di preavviso. La struttura non può negarle questi permessi per esigenze di servizio se la richiesta rispetta il termine.
La stagionalità: come il CCNL Turismo gestisce un settore ciclico
Il settore turistico italiano è fortemente stagionale: oltre il 60% dei lavoratori alberghieri e di ristorazione ha un contratto stagionale o a termine [INPS, 2024]. Questa caratteristica crea sfide specifiche nella gestione delle ferie e dei permessi che la legge da sola non risolve.
Ferie e stagionalità
Il CCNL Turismo consente al datore di lavoro di posticipare le ferie nei periodi di alta stagione (luglio-agosto per le strutture balneari e montane estive; dicembre per le stazioni sciistiche), collocandole nel trimestre successivo alla chiusura della stagione. Questa clausola — che la legge non prevede esplicitamente — è fondamentale per le strutture con alta concentrazione di presenze nei mesi di punta.
Per i lavoratori stagionali con contratto inferiore a 12 mesi, il godimento delle ferie avviene in proporzione al servizio prestato. Il datore di lavoro può scegliere di far fruire le ferie durante il rapporto (tipicamente in coincidenza con periodi di bassa attività) o di liquidarle come indennità sostitutiva alla cessazione.
Come pianificare: obblighi e diritti del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il periodo di ferie con almeno 15 giorni di preavviso (CCNL Turismo, art. relativo). La comunicazione deve essere scritta o tracciabile. Il rifiuto unilaterale della richiesta di ferie formulata dal lavoratore è ammesso solo per comprovate esigenze di servizio, e il lavoratore deve essere informato delle ragioni. In caso di contenzioso, l'onere della prova delle esigenze di servizio è a carico del datore di lavoro [Cass. civ., sez. lav., n. 8388/2021].
Avvertimento: Le informazioni presenti in questo articolo sono fornite a titolo informativo e non costituiscono consulenza giuridica o del lavoro. Per la propria situazione specifica, consultare un avvocato giuslavorista o un consulente del lavoro abilitato.

Chiara Romano






