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CCNL Turismo 2025-2027: dossier completo per lavoratori, HR e aziende

ChiaraChiara Romano25 maggio 2026

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti del Settore Turismo (CCNL Turismo 2025-2027) è stato rinnovato il 21 dicembre 2024 dopo sei anni di blocco, portando aumenti salariali a regime di 200 euro mensili lordi per circa 350.000 lavoratori di alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e agenzie di viaggio. Firmato da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL con Federturismo-Confindustria, Confturismo e FIPE, il contratto vigente dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 ridefinisce le regole su retribuzione, orario, ferie, licenziamento e previdenza. Questo dossier analizza le sei aree fondamentali del CCNL per orientare lavoratori, responsabili HR e consulenti del lavoro.

Il rinnovo 2025-2027: sei anni di attesa e 200 euro di aumento

Il CCNL Turismo precedente era scaduto il 31 dicembre 2018. La firma del 21 dicembre 2024 chiude una stagione contrattuale straordinariamente lunga, segnata dalla crisi pandemica del 2020-2021 — che ha colpito il turismo italiano più di qualsiasi altro settore — e da una ripresa che ha visto il comparto tornare ai livelli pre-Covid nel 2023.

L'accordo di rinnovo prevede un percorso di aumenti salariali articolato in tre tranches: una prima quota erogata retroattivamente per il 2024, una seconda dal 1° gennaio 2025 e la terza dal 1° gennaio 2026, per un totale a regime di 200 euro al mese per il livello medio di inquadramento (4° livello). Gli aumenti seguono l'andamento dell'IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato) depurato dalla componente energetica, come da accordo interconfederale del 2009 tra CGIL, CISL, UIL e Confindustria.

Il rinnovo interviene anche sulla struttura dell'orario, sulle maggiorazioni per lavoro festivo e domenicale, sul sistema di inquadramento e sulle tutele nel caso di licenziamento — tutti elementi che questo dossier approfondisce nei singoli articoli dedicati.

350.000
Lavoratori coperti dal CCNL
Federturismo, 2025
200€
Aumento mensile a regime (4° livello)
CCNL Turismo, accordo dic. 2024
2025-2027
Periodo di vigenza contrattuale
CCNL Turismo, art. 1

Chi è coperto: ambito di applicazione del CCNL Turismo

Il CCNL Turismo si applica ai lavoratori subordinati delle imprese che operano nei seguenti settori:

  • Alberghi, pensioni e strutture ricettive (inclusi hotel a 1-5 stelle, ostelli, agriturismi con soggiorno)
  • Pubblici esercizi e ristorazione (ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, mense aziendali in appalto)
  • Stabilimenti balneari, termali e parchi di divertimento
  • Agenzie di viaggio e tour operator (che non adottino il CCNL specifico del settore turismo organizzato)
  • Catering e banqueting per eventi e manifestazioni

L'ambito è definito dall'articolo 1 del CCNL e copre sia i lavoratori a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato — questi ultimi frequenti nel turismo per la forte stagionalità. Il contratto si applica anche ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, seppur con alcune specifiche deroghe.

Non rientrano nel CCNL Turismo i lavoratori dei campeggi con sito autonomo (che hanno un contratto dedicato) e i dipendenti delle compagnie di navigazione e crociere (regolati da CCNL specifici). Per i lavoratori delle cooperative di ristorazione, il riferimento contrattuale rimane il CCNL Cooperative Turismo e Servizi.

Il sistema di inquadramento si articola in 7 livelli, dal livello 1 (quadri e dirigenti con funzioni di coordinamento ad alto profilo) al livello 7 (personale ausiliario e di manovalanza). La maggior parte dei lavoratori del comparto — camerieri, receptionist, addetti alle pulizie, baristi — si colloca tra il 4° e il 6° livello.

Lavoratore del settore turismo a Rimini che esamina un documento contrattuale in cucina professionale

Retribuzione e livelli di inquadramento: le tabelle salariali 2025-2027

La struttura retributiva del CCNL Turismo si fonda sulle tabelle salariali per livello, aggiornate dal rinnovo di dicembre 2024. Gli aumenti, scaglionati nel triennio, portano il minimo tabellare del 4° livello da circa 1.430 euro lordi mensili (valore 2024) a 1.630 euro a regime nel 2026. Il 5° livello — che comprende baristi, camerieri e addetti alla reception — raggiunge i 1.490 euro lordi mensili a fine percorso.

Il CCNL prevede anche indennità specifiche non assorbite dagli aumenti contrattuali:

  • Indennità di cassa: per i lavoratori che maneggiano denaro in modo continuativo
  • Indennità di bilinguismo o plurilinguismo: per le regioni a statuto speciale o le aree ad alta vocazione turistica internazionale
  • Scatto di anzianità: maturato ogni due anni di servizio fino a un massimo di 6 scatti

Per comprendere nel dettaglio le tabelle salariali 2025-2027 e le differenze tra i 7 livelli di inquadramento, incluso il calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, leggi l'articolo dedicato:

Orario di lavoro, straordinario e maggiorazioni: le regole del turismo

L'orario normale di lavoro è fissato a 40 ore settimanali — in linea con il D.Lgs. 66/2003 — ma nel turismo la distribuzione dell'orario presenta caratteristiche specifiche legate alla natura del servizio. Il CCNL consente flessibilità oraria su base multiperiodale: le ore possono essere distribuite in modo non uniforme nell'arco di un periodo concordato, compensando i picchi di lavoro tipici del weekend e delle festività.

Le maggiorazioni per lavoro straordinario previste dal CCNL Turismo sono:

  • Straordinario diurno (feriale): +25% sulla retribuzione oraria
  • Lavoro domenicale non festivo: +10% sulla retribuzione ordinaria
  • Lavoro festivo (domenica + festività contrattuale): +25% sulla retribuzione ordinaria
  • Lavoro notturno (tra le 22:00 e le 6:00): +20% o superiore secondo il livello

Queste maggiorazioni si aggiungono alla retribuzione ordinaria e non possono essere computate ai fini delle ferie o della 13ª mensilità. Il limite massimo di straordinario è di 200 ore annue per lavoratore, salvo accordi aziendali integrativi.

Per l'analisi completa delle maggiorazioni — incluso il calcolo degli esempi pratici per domenicale, festivo e notturno — consulta il dossier dedicato:

Ferie, ROL e permessi: i diritti dei lavoratori del turismo

Il CCNL Turismo garantisce un periodo minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue, superiore al minimo legale di 20 giorni previsto dal D.Lgs. 66/2003. Le ferie si maturano a partire dal primo giorno di lavoro e non possono essere monetizzate durante il rapporto di lavoro — salvo alla cessazione del rapporto.

Accanto alle ferie, il contratto prevede le ore di Riduzione dell'Orario di Lavoro (ROL), retribuite e assorbibili in giornate di permesso. La quota di ROL varia da 24 a 40 ore annue a seconda del livello contrattuale. Nei mesi di alta stagione turistica, il godimento delle ferie può essere sospeso dal datore di lavoro — ma il lavoratore ha diritto a goderne almeno 2 settimane consecutive nel corso dell'anno.

Il CCNL prevede anche permessi retribuiti per:

  • Lutto familiare: 3 giorni per coniuge, figli e genitori; 1 giorno per fratelli/sorelle
  • Matrimonio civile o religioso: 15 giorni continuativi di permesso retribuito
  • Donazione di sangue e midollo osseo: giornata di riposo retribuita
  • Permessi per assistenza a disabili: ai sensi della Legge 104/1992

Il confronto tra ferie del CCNL Turismo e il codice del lavoro — incluse le regole sulla stagionalità e le specificità delle strutture ricettive — è approfondito nel dossier:

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Turismo 2025-2027: confronto con il codice del lavoro
Leggere in questa raccolta

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Turismo 2025-2027: confronto con il codice del lavoro

6 min

Licenziamento e tutele: le protezioni del CCNL nel settore turistico

Il CCNL Turismo integra le tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e dal D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act) con norme specifiche per il settore. Il licenziamento disciplinare — che nel turismo può riguardare episodi come furti in struttura, abbandono del posto durante il turno o comportamenti lesivi dell'immagine aziendale — segue una procedura obbligatoria in due fasi: contestazione scritta dell'addebito e risposta scritta o audizione del lavoratore entro 5 giorni.

Il CCNL definisce in modo tassativo i casi di licenziamento per giusta causa (che non danno diritto al preavviso) e quelli di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso). Le sanzioni disciplinari meno gravi previste prima del licenziamento includono: ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa fino a 4 ore di retribuzione, e sospensione dal servizio fino a 3 giorni.

Il periodo di preavviso in caso di licenziamento per giustificato motivo — o dimissioni volontarie — varia da 15 giorni a 3 mesi a seconda dell'anzianità di servizio e del livello contrattuale.

Per una panoramica completa delle tutele nel licenziamento — incluse le indennità, i termini di preavviso per livello e le differenze rispetto ai contratti a termine — consulta l'articolo dedicato nel dossier.

Il diritto al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è regolato dall'art. 2120 c.c. e si calcola sulla base della retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Nel CCNL Turismo la retribuzione utile ai fini del TFR include la tredicesima, la quattordicesima, le indennità contrattuali permanenti e le maggiorazioni contrattuali fisse, ma esclude i rimborsi spese. I lavoratori con più di 6 mesi di anzianità possono richiedere anticipi sul TFR fino al 70% della quota maturata — per acquisto prima casa, spese mediche straordinarie o corsi di formazione.

Previdenza complementare: il Fondo Futurismo e le scelte del lavoratore

Il CCNL Turismo prevede l'adesione al Fondo Futurismo, il fondo pensione complementare di categoria costituito da Federturismo-Confindustria, Confturismo, FIPE e le organizzazioni sindacali firmatarie. L'adesione è su base volontaria ma il contratto garantisce un contributo datoriale per i lavoratori che scelgono di aderire.

Le aliquote di contribuzione per il Fondo Futurismo sono:

Soggetto Aliquota (% sulla retribuzione utile)
Lavoratore 1,0%
Datore di lavoro 1,0%
TFR conferito Quota variabile (min. 6 mesi TFR maturato)

L'adesione al Fondo Futurismo è particolarmente vantaggiosa per i lavoratori con anzianità superiore a 5 anni: il contributo datoriale è esentasse per il lavoratore e deducibile per l'azienda ai sensi del D.Lgs. 252/2005. I lavoratori che non aderiscono al fondo mantengono il TFR in azienda (per aziende con meno di 50 dipendenti) o lo versano al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con 50+ dipendenti).

Un confronto tra le scelte di destinazione del TFR — fondo pensione vs azienda vs INPS — e il loro impatto sul netto finale per i lavoratori del turismo è disponibile nel dossier dedicato a TFR e previdenza complementare.

Da ricordare: Il CCNL Turismo 2025-2027 è un contratto sostanzialmente migliorativo rispetto all'accordo del 2018, sia sul piano economico (200€ di aumento) sia su quello normativo (maggiorazioni, TFR, previdenza). Conoscere le proprie tutele è il primo passo per esercitarle.

Avvertimento: Le informazioni presenti su questa pagina sono fornite a titolo informativo e non costituiscono consulenza giuridica o del lavoro. Per la propria situazione specifica, consultare un avvocato giuslavorista o un consulente del lavoro abilitato.

HR manager a Bologna che annota un contratto collettivo nazionale del lavoro al tavolo della riunione

L'EBNT e la bilateralità nel settore turistico

L'Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (EBNT) è l'organismo paritetico istituito da Federturismo, Confturismo, FIPE e le tre organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL. Svolge funzioni di osservatorio sul mercato del lavoro, promuove la formazione professionale e gestisce alcune prestazioni integrative a favore dei lavoratori.

Tra le prestazioni erogate dall'EBNT rientrano:

  • Sussidi in caso di malattia prolungata oltre i periodi coperti dall'INPS
  • Contributi per la formazione professionale e l'aggiornamento continuo
  • Borse di studio per i figli dei lavoratori iscritti
  • Supporto alle strutture per l'analisi dei contratti integrativi aziendali

L'adesione all'EBNT è prevista dal CCNL per tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione contrattuale. Il contributo di bilateralità — a carico congiunto di azienda e lavoratore — è pari allo 0,10% della retribuzione mensile per ciascuna parte, per un totale dello 0,20%.

Il CCNL Turismo si distingue dal CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi Confcommercio — che pure copre molti lavoratori del commercio e della ristorazione organizzata — per un sistema di maggiorazioni più favorevole sul lavoro festivo (25% vs 20%) e per l'esistenza di un fondo pensione di settore dedicato (Futurismo vs Fondir per il terziario). I lavoratori che passano da una struttura che applica il CCNL Terziario a una che applica il CCNL Turismo devono verificare il mantenimento dell'anzianità contrattuale tramite accordo individuale.

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