Posso essere licenziato durante la malattia? È la domanda che ogni lavoratore del chimico-farmaceutico pone per prima quando il rapporto di lavoro si deteriora. La risposta breve è: no, non durante il periodo di comporto — ma le regole sono più articolate di così. Questo articolo risponde alle domande più frequenti sul licenziamento nel CCNL Chimici-Farmaceutici (IDCC 47), con riferimento alle norme di legge applicabili in Italia.
Qual è la differenza tra giusta causa e giustificato motivo?
La distinzione è fondamentale perché determina il diritto o meno al preavviso contrattuale:
Giusta causa (art. 2119 c.c.): Il comportamento del lavoratore è così grave da rendere impossibile la continuazione, anche solo provvisoria, del rapporto. Non c'è preavviso né indennità sostitutiva. Esempi nel settore chimico-farmaceutico: furto di sostanze attive, violazione del segreto industriale (che nel farmaceutico è un illecito anche penale), falsificazione di documentazione di produzione, aggressione a un collega.
Giustificato motivo soggettivo (art. 3 L. 604/1966): Inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravità rispetto alla giusta causa. Il preavviso è dovuto. Esempi: assenze ripetute ingiustificate, scarso rendimento continuato documentato, violazioni disciplinari reiterate dopo ammonizioni scritte.
Giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/1966): Ragioni organizzative, produttive o economiche. Il preavviso è dovuto, e il datore di lavoro è obbligato al tentativo di repêchage — cioè a verificare se il lavoratore possa essere ricollocato in un'altra posizione disponibile prima di procedere al licenziamento. L'omissione del tentativo di repêchage rende il licenziamento illegittimo.
Quanto preavviso spetta in base alla categoria contrattuale?
Il CCNL Chimici-Farmaceutici prevede periodi di preavviso differenziati per categoria e anzianità, applicabili sia al licenziamento sia alle dimissioni:
| Livello contrattuale | Fino a 5 anni di anzianità | Oltre 5 anni di anzianità |
|---|---|---|
| Operai D1-D3 | 15 giorni | 20 giorni |
| Impiegati C1-C3 | 30 giorni | 45 giorni |
| Impiegati senior B | 45 giorni | 60 giorni |
| Quadri A | 90 giorni | 120 giorni |
Se il datore di lavoro non rispetta il preavviso, deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla retribuzione globale di fatto (TEM + scatti + tredicesima/quattordicesima proporzionali + eventuali indennità continuative).
Cosa succede durante la malattia o la maternità?
Malattia: Il CCNL Chimici-Farmaceutici prevede un periodo di comporto (il periodo massimo in cui il lavoratore malato conserva il posto di lavoro) che varia in funzione dell'anzianità di servizio. Fino al raggiungimento del limite di comporto, il licenziamento per motivo oggettivo è vietato. Superato il comporto, il datore di lavoro può procedere al licenziamento, ma deve comunque rispettare la procedura formale e corrispondere TFR e indennità di preavviso.
Maternità: Il divieto di licenziamento è assoluto dal momento dell'accertamento medico della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il licenziamento in questo periodo è nullo di diritto, indipendentemente dalla causale addotta. Il lavoratrice deve però comunicare tempestivamente la gravidanza al datore di lavoro.

Entro quando devo impugnare un licenziamento?
I termini sono perentori — decorsi i quali il licenziamento diventa definitivo anche se illegittimo:
- 60 giorni dalla comunicazione scritta del licenziamento: impugnazione stragiudiziale (lettera raccomandata A/R o PEC al datore di lavoro tramite sindacato o avvocato)
- 180 giorni dall'impugnazione stragiudiziale: deposito del ricorso al Tribunale (sezione Lavoro) o tentativo di conciliazione
Il mancato rispetto del primo termine (60 giorni) è il più frequente errore che i lavoratori commettono, spesso perché aspettano di capire se "si risolve tutto" — e perdono così il diritto a qualsiasi tutela giudiziaria.
Consiglio pratico: non aspettare: contattare immediatamente la RSU aziendale o il sindacato di categoria (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) appena si riceve la comunicazione di licenziamento. Il sindacato valuterà l'impugnazione e i passi successivi.
Cosa accade in caso di licenziamento collettivo nel chimico-farmaceutico?
Il settore chimico-farmaceutico è stato protagonista di importanti ristrutturazioni negli ultimi anni — basti pensare ai licenziamenti nello stabilimento Versalis di Ferrara nel 2026, emblematici della transizione della chimica di base italiana. I licenziamenti collettivi (che riguardano ≥5 dipendenti in 120 giorni nelle aziende con >15 dipendenti) sono regolati dalla Legge 223/1991 e prevedono:
- Comunicazione preventiva agli enti sindacali (RSU/RSA) e alle OO.SS. nazionali
- Esame congiunto della situazione entro 7 giorni dalla comunicazione, con possibilità di accordo sindacale
- Accordo sindacale (se raggiunto): può prevedere incentivi all'esodo, CIG straordinaria, riformulazione dei criteri di scelta
- Comunicazione formale ai singoli lavoratori interessati
I criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono rispettare l'art. 5 L. 223/1991 (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive) e non possono essere discriminatori.
Avvertimento: Le informazioni di questo articolo sono fornite a titolo informativo e non costituiscono consulenza legale o sindacale. Per situazioni specifiche, rivolgersi a un avvocato giuslavorista o alle organizzazioni sindacali di categoria.
Ho diritto alla NASpI dopo il licenziamento?
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è la prestazione di sostegno al reddito erogata dall'INPS ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel caso del licenziamento, tutti i tipi (per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo, licenziamento collettivo) danno diritto alla NASpI, purché siano soddisfatti i requisiti contributivi:
- Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro
- Almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti
L'ammontare della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile media degli ultimi 4 anni (fino a una soglia massima rivalutata annualmente dall'INPS — nel 2026 circa 1.470 euro/mese), con riduzione del 3% ogni mese a partire dal quarto mese. La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (fino a un massimo di 24 mesi per i lavoratori con oltre 48 settimane di contributi).
Caso specifico: dimissioni per giusta causa. Se il lavoratore si dimette per giusta causa (es. mobbing documentato, mancato pagamento dello stipendio, modifica peggiorativa unilaterale delle mansioni), ha diritto alla NASpI come in caso di licenziamento — non come nelle dimissioni ordinarie, che non danno accesso alla NASpI.
Cosa devo verificare prima di firmare l'accordo di risoluzione consensuale?
In molti casi di ristrutturazione aziendale, il datore di lavoro propone al lavoratore un accordo di risoluzione consensuale con incentivo (buonuscita aggiuntiva). Prima di firmare, è fondamentale verificare:
- L'importo dell'incentivo rispetto alle tutele legali e contrattuali altrimenti esigibili (indennità di preavviso + TFR + eventuali ferie non godute)
- La perdita del diritto alla NASpI nelle risoluzioni consensuali non perfezionate in sede protetta (senza questa tutela, la NASpI non è accessibile per chi firma un accordo ordinario)
- La firma in "sede protetta": risoluzioni consensuali firmate presso la Direzione Provinciale del Lavoro, il sindacato o in sede giudiziaria consentono l'accesso alla NASpI e rendono l'accordo inoppugnabile
Confrontare le condizioni offerte con quelle riconosciute in accordi simili nel settore è possibile consultando le RSU aziendali o le organizzazioni sindacali, che spesso gestiscono uscite incentivate collettive nelle grandi aziende chimiche e farmaceutiche. Il licenziamento nel CCNL Metalmeccanici offre un termine di confronto utile per valutare i miglioramenti specifici del chimico-farmaceutico.
Chiara Romano



