Il CCNL per i Lavoratori dell'Industria Chimica-Farmaceutica (IDCC 47) copre circa 200.000 dipendenti di aziende associate a Federchimica e Farmindustria. Il rinnovo 2025-2028, firmato nell'aprile 2025, introduce 257 euro di aumento sul Trattamento Economico Minimo (TEM) per la categoria D1, distribuiti in tre tranches dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2028, con vigenza fino al 30 giugno 2028. Il contratto mantiene l'orario di 37,5 ore settimanali per molte aziende del farmaceutico e un sistema di welfare tra i più strutturati del manifatturiero italiano, con i fondi Fonchim (pensione) e Faschim (sanità integrativa).
Ambito di applicazione: chi è coperto dal CCNL Chimici-Farmaceutici
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori dell'Industria Chimica-Farmaceutica (IDCC 47) è siglato da Filctem-CGIL (Federazione Italiana Lavoratori Chimici, Tessili, Energetici e Manifatturieri), Femca-CISL e Uiltec-UIL per la parte sindacale, e da Federchimica e Farmindustria per la parte datoriale. Il contratto si applica ai dipendenti di aziende che producono o commercializzano prodotti nei seguenti comparti:
- Industria farmaceutica — medicinali, vaccini, sostanze attive farmaceutiche (API), dispositivi medici a uso interno
- Chimica di base — petrolchimica, chimica inorganica e organica, ammoniaca, cloro-soda
- Chimica fine e specialistica — coloranti, adesivi, agrofarmaci, lubrificanti, resine sintetiche
- Cosmetica e detergenza industriale — prodotti per la cura della persona e la pulizia professionale
- Settori affini — gas tecnici, gas medicinali, alcuni comparti della gomma e delle materie plastiche
Il contratto non si applica alle aziende del comparto farmaceutico della distribuzione (coperte dal CCNL Commercio Confcommercio) né alle aziende chimiche che abbiano aderito ad altri contratti di categoria come il CCNL Gomma-Plastica. La corretta individuazione del contratto applicabile richiede un'analisi dell'attività prevalente dell'azienda e dell'associazione datoriale di appartenenza.
Chi è il lavoratore chimico-farmaceutico ai sensi del CCNL
Il CCNL si applica a tutti i lavoratori subordinati — operai, impiegati e quadri — assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato dalle aziende rientranti nell'ambito di applicazione. Sono inclusi i lavoratori a tempo parziale (part-time orizzontale e verticale), i lavoratori somministrati per i quali il CCNL fissa i minimi inderogabili, e i lavoratori in apprendistato professionalizzante regolato dal Titolo VI del contratto.
Il rinnovo 2025-2028: cronologia e contenuti dell'accordo
L'ipotesi d'accordo per il rinnovo del CCNL Chimici-Farmaceutici relativo al triennio 2025-2028 è stata firmata nell'aprile 2025 dalle parti sociali, con vigenza retroattiva dal 1° luglio 2025 e scadenza al 30 giugno 2028. Il rinnovo ha seguito un iter negoziale prolungato, avviato nel secondo semestre 2024 dopo la scadenza del contratto precedente (2021-2024).
I punti qualificanti dell'accordo di rinnovo comprendono:
1. Aumenti retributivi sul TEM: 257 euro totali sulla categoria D1, distribuiti in tre tranches:
- 1° luglio 2025: prima tranche
- 1° gennaio 2027: seconda tranche
- 1° gennaio 2028: terza tranche
2. Incremento degli scatti di anzianità: rivalutazione degli importi degli scatti per tutte le categorie, con particolare attenzione alla progressione dei lavoratori nelle categorie intermedie (C e D).
3. Welfare e assistenza sanitaria integrativa (Faschim): aumento del contributo datoriale al Fondo Faschim per coprire nuove prestazioni, in particolare nell'area della salute mentale e del supporto psicologico, settore sempre più rilevante in aziende ad alto carico tecnico-produttivo.
4. Smart working: il rinnovo recepisce gli accordi aziendali sul lavoro agile già in vigore nella maggioranza delle aziende del farmaceutico, introducendo un diritto individuale al lavoro agile per le posizioni compatibili, con un minimo garantito dal contratto collettivo e possibilità di ampliamento tramite accordo aziendale.
5. Formazione: obbligo di formazione continua di almeno 40 ore annue pro capite, con accesso prioritario ai Fondi Paritetici Interprofessionali (Fondimpresa, Fondirigenti) per il finanziamento dei piani formativi aziendali.
Fonte: Ipotesi d'accordo di rinnovo CCNL IDCC 47, firmata aprile 2025. Il testo definitivo è disponibile su Federchimica, Farmindustria, Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL.
Struttura salariale e tabelle retributive per categoria
Il sistema retributivo del CCNL Chimici-Farmaceutici si articola su categorie professionali individuate in base a mansioni, responsabilità e livello di autonomia decisionale. La struttura va dalla categoria D1 (livello di ingresso per operai generici) alla categoria A (quadri e alte professionalità). La tabella seguente indica i minimi TEM orientativi per le principali categorie vigenti dall'accordo 2025:
Valori indicativi post prima tranche luglio 2025. Fonti: CCNL IDCC 47, elaborazioni Federchimica 2025.

Elementi aggiuntivi della retribuzione
Al TEM si aggiungono componenti che possono modificare sostanzialmente la retribuzione netta:
- Scatti di anzianità: maturano ogni 2 anni fino al massimo contrattuale. Ogni scatto vale circa il 4-6% del TEM del livello di appartenenza
- Indennità di turno: per i lavoratori in turni a ciclo continuo, l'indennità varia tra il 4% e il 15% del TEM a seconda del tipo di turno
- Tredicesima mensilità (dicembre) e quattordicesima mensilità (luglio), entrambe pari a una mensilità TEM
- Premio di Risultato (PR): negoziato a livello aziendale, tipicamente tra 500 e 3.000 euro annui nelle grandi aziende farmaceutiche
- Indennità di reperibilità per i lavoratori in regime di pronta disponibilità
A retenersi: La retribuzione lorda mensile di un operaio di categoria D3 con 10 anni di anzianità in un'azienda farmaceutica di medie dimensioni supera i 2.200 euro mensili lordi (TEM + scatti + turno), prima del Premio di Risultato aziendale.
Orario di lavoro contrattuale: 37,5 ore o 40 ore?
Il CCNL Chimici-Farmaceutici prevede un orario normale di lavoro di 40 ore settimanali come soglia legale ai sensi del D.Lgs. 66/2003. Tuttavia, nella prassi contrattuale di settore, la grande maggioranza delle aziende farmaceutiche e chimiche di grandi dimensioni ha adottato, tramite accordi integrativi aziendali o previsioni specifiche del CCNL, un orario contrattuale ridotto a 37,5 ore settimanali.
La differenza (2,5 ore settimanali = 130 ore annue circa) si traduce in un accumulo di Riposi per Riduzione Orario di Lavoro (ROL) o in una corrispondente riduzione dell'orario giornaliero (da 8 ore a 7,5 ore per 5 giorni). Questa scelta organizzativa è particolarmente diffusa nelle aziende del farmaceutico multinazionale con attività di ricerca e sviluppo, dove la produttività oraria è elevata e il bilanciamento vita-lavoro costituisce un fattore di retention del personale qualificato.
Orario di lavoro a turni nel settore chimico-farmaceutico
Nelle aziende di produzione farmaceutica e chimica con impianti a ciclo continuo (H24, 7 giorni su 7), il lavoro è organizzato su turni rotanti, tipicamente:
| Schema turni | Orario | Indennità CCNL |
|---|---|---|
| Turni su 2 squadre (mattina-pomeriggio) | 6.00-14.00 / 14.00-22.00 | 4-6% TEM |
| Turni su 3 squadre (rotativo diurno) | 6.00-14.00 / 14.00-22.00 / 22.00-6.00 | 8-10% TEM |
| Ciclo continuo (inclusi sabato e domenica) | Turni variabili | 12-15% TEM |
I lavoratori in turno notturno (tra le 22.00 e le 6.00) beneficiano della maggiorazione per lavoro notturno prevista sia dal CCNL sia dal D.Lgs. 66/2003, che fissa a non più di 8 ore di lavoro notturno per periodo di 24 ore il limite massimo per i lavoratori notturni.
Ferie, ROL e permessi: i diritti di astensione dal lavoro
Ferie annuali
Il CCNL Chimici-Farmaceutici garantisce ai lavoratori un diritto alle ferie che aumenta con l'anzianità di servizio:
- Fino a 5 anni di anzianità: 4 settimane (20 giorni lavorativi) di ferie annue retribuite
- Da 5 a 10 anni di anzianità: 4 settimane (22-24 giorni in base al contratto aziendale)
- Oltre 10 anni di anzianità: 4 settimane complete (28 giorni lavorativi), inclusi i sabati nei regimi di 5 giorni lavorativi
Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno 2 settimane consecutive di ferie siano fruite nel corso dell'anno di maturazione, mentre le restanti 2 settimane possono essere programmate entro i 18 mesi successivi. La monetizzazione delle ferie è consentita solo alla cessazione del rapporto di lavoro — mai durante il rapporto — in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
ROL (Riposi per Riduzione Orario di Lavoro)
I ROL sono permessi retribuiti che maturano in misura pari alla differenza tra l'orario contrattuale e l'orario legale di 40 ore. Per i lavoratori con orario a 37,5 ore settimanali, i ROL maturano orientativamente in 48-72 ore annue (a seconda dell'accordo aziendale). Possono essere fruiti:
- A ore singole (per necessità personali o familiari)
- A giornate intere
- In blocchi programmati dall'azienda
La parte di ROL non fruita entro l'anno può essere monetizzata (se previsto dall'accordo aziendale) o riportata all'anno successivo nella "banca ore" aziendale.
Permessi retribuiti
Il CCNL prevede permessi retribuiti aggiuntivi per eventi specifici:
- 3 giorni per matrimonio (o unione civile) del lavoratore
- 1 giorno per lutto di parente di primo grado
- Permessi per visite mediche (durata variabile per accordo aziendale)
- Permessi per donatori di sangue ai sensi della Legge 219/2005
Previdenza complementare e welfare: Fonchim e Faschim
Il CCNL Chimici-Farmaceutici si distingue nel panorama contrattuale italiano per la solidità del sistema di protezione sociale integrativa, strutturato su due pilastri principali:
Fonchim — Fondo Pensione Chimici
Il Fondo Pensione Fonchim è un fondo pensionistico complementare chiuso di categoria, costituito ai sensi del D.Lgs. 252/2005. Con circa 170.000 iscritti e un patrimonio gestito superiore a 5,5 miliardi di euro [Fonchim, 2024], è uno dei maggiori fondi chiusi del sistema previdenziale complementare italiano.
Il meccanismo di contribuzione prevede:
- Contributo del lavoratore: aliquota minima del 1,2% del TEM (con possibilità di contribuzione volontaria aggiuntiva)
- Contributo del datore di lavoro: aliquota del 1,2% del TEM (abbinata al contributo del lavoratore)
- TFR destinato al fondo: il lavoratore può destinare integralmente o parzialmente il Trattamento di Fine Rapporto a Fonchim anziché mantenerlo in azienda
La gestione del patrimonio è affidata a comparti con diversi profili di rischio-rendimento (garantito, obbligazionario, bilanciato, azionario). Il rendimento medio storico dei comparti bilanciati di Fonchim ha superato quello della rivalutazione legale del TFR in molti periodi pluriennali, rendendo l'adesione al fondo economicamente vantaggiosa per la maggioranza dei lavoratori.
Faschim — Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
Faschim copre spese sanitarie non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra cui:
- Visite specialistiche e diagnostica (anche in intramoenia)
- Cure odontoiatriche (conservativa, protesi, ortodonzia)
- Interventi chirurgici in regime privato
- Assistenza psicologica (novità del rinnovo 2025-2028)
- Rimborso ticket e farmaci con prescrizione medica
Il rinnovo 2025-2028 ha aumentato il contributo datoriale a Faschim, ampliando il pacchetto di prestazioni coperte e riducendo alcune franchigie.
Confronto di settore: Il sistema Fonchim + Faschim posiziona il lavoratore chimico-farmaceutico in una condizione di protezione sociale notevolmente più robusta rispetto a quanto previsto da altri CCNL manifatturieri come il CCNL per il Personale delle Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie, che paga retribuzioni spesso più basse con fondi integrativi meno strutturati.
Licenziamento e preavviso nel CCNL Chimici-Farmaceutici
Il CCNL disciplina le modalità di cessazione del rapporto di lavoro attraverso un sistema di preavvisi contrattali differenziati per categoria e anzianità. In assenza di preavviso, il lavoratore (o il datore di lavoro) è tenuto a corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non preavvisato.
Periodi di preavviso per dimissioni e licenziamento
| Categoria | Anzianità ≤ 5 anni | Anzianità > 5 anni |
|---|---|---|
| Operai (D1-D3) | 15 giorni | 20 giorni |
| Impiegati (C1-C3) | 30 giorni | 45 giorni |
| Impiegati senior (B) | 45 giorni | 60 giorni |
| Quadri (A) | 90 giorni | 120 giorni |
Licenziamento individuale: causale e procedura
Ai sensi della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e del D.Lgs. 23/2015, il licenziamento individuale deve essere motivato da:
- Giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamento gravemente lesivo del rapporto fiduciario, senza diritto al preavviso
- Giustificato motivo soggettivo: inadempimento degli obblighi contrattuali di minore gravità rispetto alla giusta causa
- Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive
Il CCNL prevede una procedura di contestazione disciplinare obbligatoria prima del licenziamento per motivi soggettivi, con termini precisi per la risposta del lavoratore e il diritto alla presenza del rappresentante sindacale.

Licenziamento collettivo nel settore chimico-farmaceutico
Il settore è esposto a licenziamenti collettivi in occasione di riorganizzazioni aziendali, chiusure di siti produttivi o ristrutturazioni (frequenti nelle multinazionali farmaceutiche). La procedura è regolata dalla Legge 223/1991 e prevede una fase di consultazione sindacale con le RSU/RSA aziendali, con possibilità di accordi sindacali che possono introdurre incentivi all'esodo volontario o prolungare il ricorso agli ammortizzatori sociali (CIGS — Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria).
Sicurezza sul lavoro, formazione e relazioni sindacali
Sicurezza sul lavoro nel settore chimico-farmaceutico
Il settore chimico-farmaceutico è soggetto a un regime particolarmente stringente di sicurezza e igiene del lavoro, disciplinato dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) con le specifiche integrazioni per i luoghi di lavoro dove si manipolano sostanze chimiche pericolose (agenti chimici, cancerogeni, biologici). Il CCNL integra questi obblighi di legge prevedendo:
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): eletto o designato nelle RSU, con diritto a 32-40 ore di formazione specifica e accesso ai documenti di valutazione dei rischi
- Piano di Formazione in materia di sicurezza: obbligatorio per tutti i lavoratori al momento dell'assunzione e periodicamente aggiornato in base alle variazioni di mansione o di rischio
- Sorveglianza sanitaria: visite mediche preventive e periodiche a carico del datore di lavoro per i lavoratori esposti a rischi specifici (agenti chimici, rumore, vibrazioni, videoterminali)
Formazione professionale continua
Il CCNL prevede il diritto del lavoratore a 40 ore annue di formazione professionale, finanziate tramite i fondi interprofessionali (Fondimpresa per operai e impiegati, Fondirigenti per i quadri). La formazione può riguardare:
- Aggiornamento tecnico-professionale specifico del ruolo
- Lingue straniere e competenze digitali
- Formazione manageriale per i lavoratori in percorso di crescita verso la categoria quadro
Ruolo delle RSU e contrattazione aziendale
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) — elette dai lavoratori ogni 3 anni — svolgono un ruolo cruciale nel settore chimico-farmaceutico, dove la contrattazione aziendale di secondo livello è particolarmente sviluppata. Le RSU negoziano direttamente con il management aziendale il Premio di Risultato (PR), le condizioni di smart working, i piani di welfare aziendale e i programmi di formazione, integrando e spesso migliorando quanto previsto dal CCNL nazionale.
TFR e previdenza: come funziona il calcolo
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile ed è un diritto patrimoniale del lavoratore che matura per ogni anno di servizio. La formula di calcolo del TFR annuo è:
TFR = Retribuzione annua utile ÷ 13,5
La retribuzione utile ai fini del TFR include tutte le voci retributive del CCNL: TEM, scatti di anzianità, indennità di turno, tredicesima e quattordicesima mensilità. Al netto delle detrazioni previste per la pensione integrativa INPS (0,50% della retribuzione imponibile), il TFR accantonato viene rivalutato annualmente al tasso legale del 1,5% fisso + il 75% dell'inflazione ISTAT annua.
Destinazione del TFR: fondo pensione o azienda?
I lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2007 che non abbiano espresso una scelta entro 6 mesi dall'assunzione vedono il proprio TFR automaticamente destinato a Fonchim (silenzio-assenso). Quelli che optano per mantenere il TFR in azienda (possibile solo per aziende con meno di 50 dipendenti) ricevono la rivalutazione legale, mentre chi sceglie Fonchim beneficia dei rendimenti dei comparti di investimento del fondo, storicamente superiori alla rivalutazione legale del TFR nei periodi di mercato favorevole.
A retenersi: La scelta tra TFR in azienda e TFR a Fonchim è irrevocabile. Prima di optare, è consigliabile simulare l'impatto fiscale: il TFR liquidato in azienda è tassato a tassazione separata (aliquota media degli ultimi 5 anni), mentre le prestazioni dei fondi pensione sono tassate all'aliquota agevolata del 15% (ridotta fino al 9% dopo 35 anni di iscrizione al fondo).
Domande frequenti sul CCNL Chimici-Farmaceutici 2025-2028
Qual è la data di decorrenza del rinnovo 2025-2028? Il contratto ha vigenza dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2028. Gli aumenti retributivi decorrono dalla prima tranche di luglio 2025, anche se l'ipotesi d'accordo è stata firmata nell'aprile 2025.
Come si calcola l'aumento in busta paga per un lavoratore di categoria C1? L'aumento di 257 euro è riferito alla categoria D1. Per le categorie superiori si applicano i moltiplicatori contrattuali: la categoria C1 ha un moltiplicatore superiore a 1, quindi l'aumento sarà proporzionalmente più elevato. Per il calcolo preciso è necessario consultare le tabelle retributive ufficiali pubblicate su Federchimica e Farmindustria.
Il CCNL si applica ai lavoratori interinali (somministrati)? Sì. I lavoratori somministrati impiegati presso aziende del settore chimico-farmaceutico hanno diritto alle condizioni economiche e normative del CCNL applicato in azienda (principio di parità di trattamento ai sensi del D.Lgs. 81/2015).
Posso aderire a Fonchim se sono assunto da meno di 6 mesi? Sì, l'adesione a Fonchim è possibile sin dal primo giorno di lavoro. Chi non manifesta alcuna scelta entro 6 mesi dall'assunzione viene iscritto automaticamente per effetto del silenzio-assenso.
Cosa succede al TFR accumulato in caso di trasferimento d'azienda? Il TFR maturato segue il lavoratore anche in caso di trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990 e dell'art. 2112 del Codice Civile. Il nuovo datore di lavoro subentra negli obblighi del cedente senza soluzione di continuità.
Avvertimento: Le informazioni presenti in questo articolo sono fornite a titolo informativo e non costituiscono consulenza legale, sindacale o previdenziale. Per situazioni specifiche, si raccomanda di rivolgersi a un consulente del lavoro iscritto all'Albo, alle rappresentanze sindacali aziendali (RSU/RSA) o ai patronati sindacali (INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL).
Dove trovare il testo ufficiale del CCNL e come tenersi aggiornati
Il testo completo del CCNL per i Lavoratori dell'Industria Chimica-Farmaceutica (IDCC 47) e le sue successive integrazioni sono disponibili presso:
- Federchimica (www.federchimica.it) — nella sezione "Area Contrattuale"
- Farmindustria — nella sezione dedicata alla contrattazione collettiva
- Filctem-CGIL (www.filctem.cgil.it) — con il testo annotato e i commenti articolo per articolo
- Femca-CISL e Uiltec-UIL — nelle rispettive aree riservate per gli iscritti
- CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) — Archivio Contratti — dove il CCNL è depositato e consultabile gratuitamente con il codice IDCC 47
I responsabili HR e i giuslavoristi che gestiscono aziende del settore possono iscriversi alle newsletter di aggiornamento di Federchimica e delle organizzazioni sindacali per ricevere notifiche sui rinnovi e sulle circolari interpretative.
Per i lavoratori, le RSU aziendali e i patronati sindacali (INCA, INAS, ITAL) offrono assistenza gratuita nella lettura del contratto, nel calcolo di indennità e scatti, e nella valutazione di accordi di uscita incentivata.
Chiara Romano



