Il licenziamento da un'azienda metalmeccanica non segue le stesse regole di un'impresa generica: il CCNL Metalmeccanici e Installatori di Impianti 2025-2028 aggiunge tutele specifiche che, in molti casi, rendono più onerosa per il datore di lavoro una dismissione frettolosa. Conoscere questi sette diritti può fare la differenza tra accettare una buonuscita inadeguata o ottenere quanto spetta.
1. Il preavviso contrattuale: più lungo di quanto pensiate
Il periodo di preavviso — il tempo che deve trascorrere tra la comunicazione del licenziamento e la cessazione effettiva del rapporto — è definito dal CCNL in modo molto più favorevole al lavoratore rispetto alla legge generale.
Mentre la legge non stabilisce un minimo fisso per i lavoratori non dirigenti, il CCNL Metalmeccanici fissa periodi di preavviso differenziati per anzianità e livello:
- Fino a 5 anni di anzianità, livelli D: 20 giorni lavorativi
- Da 5 a 10 anni, livelli C-D: 30 giorni lavorativi
- Oltre 10 anni, livelli C: 45 giorni lavorativi
- Livelli B e A, qualsiasi anzianità: 60-90 giorni lavorativi
In caso di mancato preavviso (licenziamento in tronco non per giusta causa), il datore deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il numero di giorni di preavviso non fruiti.
2. La procedura disciplinare: inviolabile pena la nullità
Per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (mancanze del lavoratore non tali da giustificare l'interruzione immediata) o per giusta causa (mancanze gravi che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto), il CCNL impone una procedura inviolabile:
- Contestazione scritta dell'addebito con descrizione specifica del fatto
- Attesa di almeno 5 giorni per le giustificazioni del lavoratore
- Audizione del lavoratore (può farsi assistere da un delegato RSU o sindacale)
- Eventuale comunicazione della sanzione con atto scritto motivato
Il mancato rispetto di uno qualsiasi di questi passaggi determina la nullità formale del licenziamento, con diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro o, in alternativa, al pagamento di un'indennità (a seconda del regime di tutele applicabile — art. 18 L. 300/1970 o D.Lgs. 23/2015).
3. La reintegrazione per licenziamento discriminatorio o nullo
Il licenziamento è sempre nullo (e il lavoratore ha diritto a reintegrazione e risarcimento danni) quando motivato da:
- Ragioni discriminatorie (sesso, età, origine etnica, disabilità, sindacato, orientamento politico-religioso)
- Ritorsione per aver esercitato un diritto (es. dopo una denuncia di molestie o una segnalazione all'Ispettorato)
- Gravidanza o maternità (fino a 1 anno dalla fine del congedo parentale)
- Motivi di carattere matrimoniale
In questi casi, il giudice del lavoro ordina la reintegrazione indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda e dal regime del Jobs Act. Questa tutela reale è assoluta e non monetizzabile.

4. Il regime del Jobs Act vs lo Statuto dei Lavoratori
Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 si applica il regime del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act): in caso di licenziamento illegittimo, il giudice non ordina di regola la reintegrazione ma riconosce un'indennità pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con minimo 6 e massimo 36 mensilità.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e nelle aziende con più di 15 dipendenti, si applica ancora l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), che in caso di illegittimità del licenziamento prevede la reintegrazione nel posto di lavoro oppure, a scelta del lavoratore, un'indennità sostitutiva di 15 mensilità (oltre al risarcimento del danno per il periodo di esclusione).
Il CCNL non modifica questi regimi legali, ma impone procedure più rigide che aumentano la probabilità di far dichiarare illegittimo un licenziamento mal istruito.
5. Il licenziamento per motivi economici: la procedura sindacale obbligatoria
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto per ragioni organizzative, tecnologiche o produttive) nelle aziende con più di 15 dipendenti deve seguire una procedura preventiva che coinvolge le organizzazioni sindacali:
- Comunicazione preventiva all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e alle organizzazioni sindacali dei motivi del licenziamento
- Incontro obbligatorio entro 7 giorni dalla richiesta del lavoratore o della RSU
- Esame delle alternative (ricollocazione in altra mansione disponibile, riduzione orario, formazione)
- Solo in assenza di soluzione alternativa: irrogazione del licenziamento
Il CCNL rafforza questo obbligo: nelle grandi aziende (oltre 100 dipendenti) le RSU hanno diritto di ricevere informazioni preventive sui processi di riorganizzazione e di aprire una trattativa prima che i licenziamenti diventino definitivi.
6. Il licenziamento collettivo e la CIG straordinaria
Per i licenziamenti che riguardano almeno 5 lavoratori nello stesso stabilimento nell'arco di 120 giorni, si applica la procedura di licenziamento collettivo (Legge 223/1991), che prevede:
- Comunicazione scritta alle RSU e alle organizzazioni sindacali con informazioni dettagliate
- Esame congiunto (fino a 45 giorni) per trovare soluzioni alternative
- Accordo sui criteri di scelta (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico-produttive)
- Eventuale accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria come alternativa al licenziamento
Il CCNL Metalmeccanici incentiva l'utilizzo della CIGS come ammortizzatore sociale prima del ricorso al licenziamento collettivo — una previsione particolarmente rilevante per l'industria automotive e siderurgica, soggette a forti cicli produttivi.
7. L'impugnazione del licenziamento: termini e modalità
Qualunque lavoratore che riceva un licenziamento ha 60 giorni di tempo dall'effettiva ricezione dell'atto scritto per impugnarlo (art. 6 Legge 604/1966). L'impugnazione può avvenire:
- Con lettera raccomandata al datore di lavoro
- Tramite telegramma o PEC (posta elettronica certificata)
- Tramite sindacato delegato dal lavoratore
Dopo l'impugnazione stragiudiziale, il lavoratore ha altri 180 giorni per depositare il ricorso giudiziale presso il Tribunale del Lavoro. Il mancato rispetto dei termini di impugnazione determina la decadenza dal diritto di contestare il licenziamento, anche se illegittimo.
À retenir: I termini di impugnazione del licenziamento sono perentori — non c'è eccezione per ritardi giustificati. Rivolgersi immediatamente al sindacato o a un giuslavorista al momento del ricevimento del licenziamento è la prima azione da compiere.
Avertissement : Le informazioni sui diritti in caso di licenziamento contenute in questo articolo sono di carattere informativo generale. Il regime di tutele applicabile (Jobs Act o art. 18) dipende dalla data di assunzione, dalle dimensioni aziendali e dalla causale del licenziamento. Consultare urgentemente un giuslavorista in caso di licenziamento ricevuto.
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto per malattia
Uno dei casi più frequenti di licenziamento nel settore metalmeccanico riguarda il superamento del periodo di comporto: il periodo massimo di assenza per malattia oltre il quale il datore di lavoro può risolvere il rapporto anche senza colpa del lavoratore.
Il CCNL Metalmeccanici fissa il periodo di comporto in:
- 12 mesi di assenza per malattia nell'arco di 36 mesi continuativi per i lavoratori con anzianità inferiore a 10 anni
- 18 mesi nell'arco di 36 mesi per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità
Questi limiti superano il minimo legale previsto dal Codice Civile (art. 2110), che non fissa un termine specifico. Il CCNL garantisce così ai lavoratori metalmeccanici una protezione concreta contro il licenziamento per malattia.
Durante il periodo di comporto, il datore deve integrare l'indennità INPS di malattia (50% della retribuzione per i primi 20 giorni, 66,67% per il resto) fino alla retribuzione netta ordinaria, secondo i termini specifici previsti dal contratto integrativo aziendale. Alla scadenza del comporto, il datore deve comunicare per iscritto l'intenzione di recedere con un preavviso congruo (i termini CCNL si applicano anche in questo caso).

Chiara Romano






