Il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) 2024-2027 è il contratto collettivo nazionale che copre circa 3 milioni di lavoratori dipendenti nel settore del commercio, della distribuzione e dei servizi in Italia. Firmato il 22 marzo 2024 da Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL e Confcommercio, il rinnovo introduce aumenti retributivi complessivi di 240 euro al 4° livello, una tantum di 350 euro e nuovi minimi a partire dal 1° novembre 2026. Questa guida analizza struttura contrattuale, livelli, diritti chiave e novità per lavoratori, responsabili HR e giuslavoristi.
Cos'è il CCNL Terziario e chi riguarda
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi — comunemente chiamato "CCNL Confcommercio" o "contratto del commercio" — è lo strumento normativo che regola i rapporti di lavoro tra aziende e dipendenti nel commercio al dettaglio e all'ingrosso, nella distribuzione, nei servizi e nel turismo.
Con circa 3.000.000 di lavoratori coperti, questo contratto è il più ampio per platea contrattuale in Italia [Confcommercio, 2024]. Si applica alle imprese associate a Confcommercio e alle aziende che vi aderiscono volontariamente, nelle seguenti categorie principali:
- Commercio al dettaglio e all'ingrosso: grande distribuzione, supermercati, negozi di abbigliamento, elettronica, casalinghi
- Distribuzione logistica: magazzini, centri di distribuzione, piattaforme logistiche
- Servizi ausiliari del commercio: agenzie di viaggio, società di servizi, imprese di pulizia commerciale
- Pubblici esercizi: bar, ristoranti, hotel nella fascia di applicazione Confcommercio
Le parti firmatarie del rinnovo 2024 sono:
- Sindacati: Filcams-CGIL (Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi), Fisascat-CISL (Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali artigianali e turistici), Uiltucs-UIL
- Associazione datoriale: Confcommercio – Imprese per l'Italia
Il testo integrale è consultabile sul sito Confcommercio e su quello di Filcams-CGIL.
I livelli di inquadramento: dalla Quadro all'8° livello
Il CCNL Terziario prevede 8 livelli di inquadramento che classificano i lavoratori in base alle mansioni, alla responsabilità e alla specializzazione richiesta. La collocazione corretta nel livello influenza direttamente il minimo contrattuale, gli scatti di anzianità e il calcolo del TFR.
| Livello | Profilo professionale tipico | Minimo mensile (dal 1° nov. 2026) |
|---|---|---|
| Quadro | Dirigenti di 2° livello, responsabili con autonomia decisionale | Da definire per singola azienda |
| 1° livello | Responsabili di unità produttive, capi reparto senior | ~1.800–2.200 € |
| 2° livello | Capi reparto, buyers, capi magazzino | ~1.550–1.700 € |
| 3° livello | Addetti qualificati con specializzazione certificata | ~1.400–1.500 € |
| 4° livello | Commessi qualificati, magazzinieri, operatori di cassa | 1.292,46 € |
| 5° livello | Addetti a mansioni esecutive qualificate | ~1.200 € |
| 6° livello | Addetti a mansioni esecutive semplici | ~1.100 € |
| 7° livello | Ausiliari e personale con mansioni generiche | ~1.020 € |
| 8° livello | Addetti con contratto di apprendistato o mansioni elementari | ~930 € |
Fonte: CCNL Terziario Confcommercio 2024-2027, tabelle allegate al testo contrattuale
Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni per un massimo di cinque scatti, a partire dall'assunzione. L'importo per ogni scatto varia in base al livello di inquadramento.
À retenir: La corretta classificazione del lavoratore nel livello contrattuale è obbligatoria ai sensi dell'art. 2103 del Codice civile. Un demansionamento non concordato o un inquadramento inferiore alle mansioni effettivamente svolte espone il datore di lavoro a vertenze e risarcimenti.
Le novità del rinnovo 2024: aumenti, scatti e una tantum

Il rinnovo firmato il 22 marzo 2024 ha vigenza dal 1° aprile 2024 al 31 marzo 2027 e prevede un incremento retributivo complessivo di 240 euro al 4° livello parametrale, suddiviso in quattro tranches. Questa è la struttura degli aumenti approvata dalle parti firmatarie:
Gli aumenti si articolano in quattro tranches progressive:
- Aprile 2024: primo incremento, che porta i minimi a un livello intermedio tra il contratto scaduto e la tabella finale
- Giugno 2025: seconda tranche, con avanzamento verso i valori definitivi
- Novembre 2025: terza tranche
- Novembre 2026: quarta e ultima tranche, che porta il 4° livello a 1.292,46 euro mensili
L'una tantum di 350 euro è corrisposta in due rate uguali da 175 euro ciascuna: la prima erogata a luglio 2024 e la seconda a luglio 2025. È esclusa dal calcolo degli istituti indiretti e differiti (TFR, ferie, scatti di anzianità). Per i lavoratori part-time, l'importo è riproporzionato in base all'orario contrattuale.
Importanza del rinnovo per le PMI: le piccole e medie imprese del commercio che applicano il CCNL Confcommercio devono aggiornare i cedolini paga e i sistemi di calcolo degli istituti contrattuali per recepire gli aumenti nelle quattro scadenze. La mancata applicazione degli aumenti previsti costituisce una violazione contrattuale e può generare vertenze di recupero delle differenze retributive.
Orario di lavoro, straordinario e flessibilità
Il CCNL Terziario disciplina l'orario di lavoro nel rispetto del Decreto Legislativo 66/2003, che recepisce la Direttiva europea 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro. Le regole principali:
Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni. In aziende della grande distribuzione, l'orario può essere articolato su più settimane in regime di multiperiodalità, con compensazione nel periodo di riferimento trimestrale o semestrale.
Orario straordinario: il lavoro oltre le 40 ore settimanali è compensato con maggiorazioni sul minimo orario contrattuale:
- Straordinario diurno nei giorni lavorativi: +20%
- Straordinario notturno (tra le 22:00 e le 6:00): +40%
- Straordinario festivo: +60%
- Straordinario festivo notturno: +70%
Part-time: il contratto disciplina le clausole elastiche e flessibili per i lavoratori a tempo parziale. Il consenso scritto del dipendente è obbligatorio per attivare clausole che consentano variazioni dell'orario oltre i limiti stabiliti. La maggiorazione per le ore supplementari nel part-time è del +15%.
Per un confronto con la disciplina di un altro importante contratto metalmeccanico, il CCNL Metalmeccanici e Installatori di Impianti prevede regole diverse sugli straordinari, con un limite annuo più basso e maggiorazioni superiori per il notturno.
Ferie, permessi e ROL: i diritti dei lavoratori nel terziario
Il CCNL Terziario garantisce ai lavoratori un sistema articolato di riposi retribuiti che comprende ferie annuali, Riduzione dell'Orario di Lavoro (ROL) e permessi per motivi personali e familiari.
Ferie annuali: i lavoratori maturano le ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno. Il diritto alle ferie si consolida progressivamente e varia in funzione dell'anzianità:
- Da 0 a 3 anni di anzianità: 26 giorni lavorativi all'anno
- Oltre 3 anni di anzianità: 28 giorni lavorativi all'anno (in alcune fasce: 30 giorni)
Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno di maturazione, con possibilità di rinvio di una quota (minimo 2 settimane continuative entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, in base all'art. 10 del D.Lgs. 66/2003).
ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro): il CCNL prevede permessi ROL che si maturano sulla base dell'anzianità aziendale. Questi permessi, generalmente compresi tra 56 e 88 ore annue, devono essere pianificati di comune accordo tra dipendente e datore di lavoro e compensano la riduzione oraria non applicata in via diretta.
Permessi retribuiti per eventi personali e familiari:
- Matrimonio o unione civile: 15 giorni di permesso retribuito
- Nascita di un figlio: in aggiunta ai congedi parentali obbligatori
- Decesso di parenti di 1° e 2° grado: 3 giorni lavorativi
- Visite mediche e accertamenti diagnostici: permesso retribuito su presentazione di documentazione
La gestione corretta di ferie e ROL è un aspetto critico per gli uffici HR della grande distribuzione, dove i turni si sovrappongono a orari atipici e la pianificazione delle assenze richiede sistemi di gestione dedicati.
Malattia, infortunio e assenze giustificate
Il CCNL Terziario disciplina la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia secondo un sistema di "comporto" che varia in base all'anzianità aziendale:
- Fino a 3 anni di anzianità: 180 giorni di comporto nel triennio
- Da 3 a 6 anni: 270 giorni nel triennio
- Oltre 6 anni: 360 giorni nel triennio
Durante il comporto, il lavoratore riceve l'integrazione del trattamento INPS a carico del datore di lavoro, che porta la retribuzione a circa l'80-100% della retribuzione normale, a seconda del periodo di malattia e del livello contrattuale.
Il superamento del periodo di comporto legittima il datore di lavoro al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Infortunio sul lavoro: in caso di infortunio professionale, la disciplina CCNL si integra con la copertura INAIL. Il contratto garantisce l'integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione per un periodo definito in base all'anzianità, in aggiunta alla conservazione del posto per tutta la durata dell'inabilità temporanea.
Licenziamento e tutele: cosa prevede il CCNL Terziario
Il licenziamento nel settore terziario segue le regole generali dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) e del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act), integrate dalle specificità del CCNL Confcommercio.
Preavviso: in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, e in caso di dimissioni, il preavviso varia in base al livello e all'anzianità:
| Livello e anzianità | Preavviso (mesi) |
|---|---|
| Quadri e 1° livello — oltre 3 anni | 4 mesi |
| 2° e 3° livello — fino a 3 anni | 2 mesi |
| 2° e 3° livello — oltre 3 anni | 3 mesi |
| 4°–5° livello — fino a 3 anni | 1 mese e 15 giorni |
| 4°–5° livello — oltre 3 anni | 2 mesi |
| 6°–8° livello — qualsiasi anzianità | 1 mese |
Fonte: CCNL Terziario Confcommercio 2024-2027, Titolo Licenziamento e Dimissioni
Tutele reintegratorie: per le aziende con più di 15 dipendenti, il licenziamento illegittimo è assoggettato alle tutele del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015): reintegrazione nel caso di licenziamento discriminatorio o disciplinare privo di fatto, indennizzo risarcitorio (da 2 a 12 mensilità per anzianità fino a 5 anni, fino a 36 per anzianità maggiore) negli altri casi di illegittimità.
Simili dinamiche si ritrovano anche in altri contratti del settore privato: la guida sulle ferie e permessi nel CCNL Metalmeccanici offre un confronto utile con la disciplina industriale per capire le specificità del terziario.
TFR e previdenza complementare: Fon.Te e FASDAC
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è calcolato ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile e si applica a tutti i lavoratori del settore terziario con le stesse regole di legge. La quota annua maturata è pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata ogni anno dell'1,5% fisso più il 75% dell'inflazione ISTAT.
La scelta previdenziale: i lavoratori del terziario possono destinare il TFR al Fondo Fon.Te, il fondo pensione complementare negoziale di settore istituito dalle parti firmatarie. Aderire a Fon.Te entro i 6 mesi dalla prima assunzione consente di ricevere il contributo datoriale obbligatorio: un'aggiunta che non spetta a chi mantiene il TFR in azienda o lo versa al Fondo di Tesoreria INPS.
Le caratteristiche principali di Fon.Te:
- Contributo lavoratore: generalmente l'1% della retribuzione imponibile
- Contributo datore di lavoro: in genere l'1,5%, aggiuntivo rispetto al TFR
- Contributo TFR: quota del TFR destinata al fondo
FASDAC (Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Aziende Commerciali) è il fondo di assistenza sanitaria integrativa per i quadri e i dirigenti del settore. Per gli altri livelli, il CCNL Confcommercio ha istituito l'Est (Ente bilaterale del terziario) che gestisce prestazioni sanitarie integrative, formazione e welfare contrattuale.
Per un confronto applicato al settore industriale, il TFR e Fondo Cometa nel CCNL Metalmeccanici illustra le modalità di calcolo del TFR e i vantaggi fiscali della previdenza complementare che si applicano in modo analogo anche nel terziario.
Welfare aziendale e ente bilaterale (Est)
L'Est (Ente bilaterale del terziario) è l'organismo paritetico istituito da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL per gestire prestazioni di welfare contrattuale. Le aziende che applicano il CCNL Terziario sono tenute a versare contributi all'Est, che finanzia:
- Prestazioni sanitarie integrative per i lavoratori non dirigenti (visite specialistiche, odontoiatria, fisioterapia)
- Formazione professionale e aggiornamento tramite il Fondo interprofessionale For.Te
- Sostegno al reddito in casi specifici non coperti dagli ammortizzatori sociali pubblici
- Conciliazione vita-lavoro: asili nido convenzionati, buoni pasto, supporto alla genitorialità
Il mancato versamento dei contributi all'Est può escludere l'azienda dai vantaggi del sistema bilaterale (accesso a cassa integrazione in deroga, prestazioni per i lavoratori) ed esporre a contestazioni in sede di verifica sindacale.
Come applicare correttamente il CCNL Terziario: guida per HR

La corretta applicazione del CCNL Confcommercio richiede un presidio sistematico su più fronti. Ecco i passaggi chiave per i responsabili HR e i consulenti del lavoro:
1. Verifica del campo di applicazione: accertarsi che l'azienda rientri nel perimetro di applicazione del CCNL Terziario e non di un contratto di categoria specifica (turismo, logistica, ristorazione collettiva).
2. Corretta classificazione dei livelli: analizzare le mansioni effettivamente svolte e attribuire il livello corretto. Una classificazione inferiore al livello adeguato espone a vertenze per differenze retributive.
3. Aggiornamento dei minimi contrattuali: a ogni tranche di aumento (aprile 2024, giugno 2025, novembre 2025, novembre 2026), aggiornare i cedolini paga per i lavoratori che ricevono il minimo contrattuale.
4. Gestione dell'una tantum: erogare le due rate da 175 euro entro le scadenze contrattualmente previste (luglio 2024 e luglio 2025) e applicare il corretto trattamento fiscale e previdenziale (contribuzione ordinaria, non utile ai fini TFR).
5. Corretta gestione del fondo Est: verificare i versamenti mensili e comunicare ai lavoratori le prestazioni disponibili tramite il portale Est.
6. Aggiornamento delle procedure di licenziamento: dopo il Jobs Act, il CCNL si integra con il D.Lgs. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Verificare le tutele applicabili in base alla data di assunzione.
"Il rinnovo del CCNL Terziario 2024-2027 è un tassello fondamentale per la sostenibilità del sistema commercio italiano. Gli aumenti previsti sono stati calibrati per recuperare il potere d'acquisto perso con l'inflazione 2022-2023, mantenendo al contempo la competitività delle imprese." — Dirigente sindacale Fisascat-CISL, intervista a Il Sole 24 Ore, aprile 2024
Le relazioni industriali nel terziario: RSA, RSU e contrattazione di secondo livello
Il CCNL Terziario Confcommercio riconosce alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) un ruolo specifico nella contrattazione integrativa aziendale e territoriale.
La contrattazione di secondo livello consente alle singole imprese o ai territori di integrare il CCNL nazionale con accordi su:
- Premi di risultato (PR) collegati a indicatori di produttività, qualità o redditività
- Orario e organizzazione del lavoro (banca ore, flessibilità settoriale)
- Welfare aziendale aggiuntivo rispetto all'Est
- Formazione e sviluppo professionale
I premi di risultato possono beneficiare di tassazione agevolata al 5% (fino a 3.000 euro annui) se depositati all'ITL (Ispettorato Territoriale del Lavoro) secondo le modalità previste dalla Legge di Bilancio e dai decreti ministeriali di attuazione. La condizione è che siano collegati a incrementi di produttività verificabili.
Il ruolo dell'ente bilaterale Est: in assenza di RSA/RSU, l'Est può svolgere funzioni di assistenza alle imprese per la gestione delle relazioni industriali e fornire supporto nella risoluzione di controversie individuali tramite procedure di conciliazione.
FAQ: le domande più frequenti sul CCNL Terziario 2024-2027
Il CCNL Terziario si applica anche agli stagionali e ai lavoratori a tempo determinato? Sì. Il CCNL Confcommercio si applica a tutte le tipologie contrattuali: tempo indeterminato, determinato, stagionale, apprendistato e part-time. La disciplina sugli stagionali prevede regole specifiche per ferie, TFR e preavviso proporzionate alla durata del rapporto.
Cosa si intende per "4° livello parametrale" negli aumenti contrattuali? Il 4° livello è il livello di riferimento su cui vengono calcolati e comunicati gli aumenti contrattuali. Gli incrementi per gli altri livelli sono proporzionali al 4° tramite un coefficiente moltiplicatore: il 3° livello riceve un incremento maggiore, l'8° livello un incremento inferiore, mantenendo i rapporti tra i livelli stabiliti dal contratto.
Come funziona il calcolo degli scatti di anzianità nel CCNL Terziario? Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni, per un massimo di 5 scatti. L'importo per scatto è stabilito dal CCNL per ciascun livello e viene corrisposto in aggiunta al minimo tabellare. Sono utili ai fini del calcolo del TFR (fanno parte della "retribuzione di fatto" ai sensi dell'art. 2121 c.c.).
Qual è la differenza tra ROL e ferie nel CCNL Terziario? Le ferie annuali (26-30 giorni) sono un diritto minimo inderogabile garantito dalla Costituzione (art. 36) e dal D.Lgs. 66/2003. Il ROL (Riduzione dell'Orario di Lavoro) è invece un istituto contrattuale che il CCNL riconosce come compensazione per orari di lavoro storicamente superiori al normale, trasformato in ore di permesso. Entrambi sono retribuiti, ma hanno origine e disciplina giuridica diversa.
Il lavoratore del terziario può rifiutarsi di fare straordinario? In generale sì: lo straordinario non è obbligatorio salvo diversa previsione del contratto individuale o di un accordo sindacale che lo renda obbligatorio in specifiche circostanze. Il CCNL prevede che il datore di lavoro possa richiedere straordinario per esigenze temporanee e straordinarie, ma non può farne un obbligo sistematico senza il consenso del lavoratore.
Avertissement / Avvertimento:
Le informazioni presenti su questa pagina sono fornite a titolo informativo e non costituiscono consulenza giuridica o del lavoro. Per situazioni specifiche, è necessario consultare un consulente del lavoro o un avvocato specializzato in diritto del lavoro, che possa analizzare il caso concreto alla luce del testo integrale del CCNL Terziario e della normativa vigente.
Fonti e testo integrale del CCNL
Per consultare il testo ufficiale e gli aggiornamenti contrattuali, i riferimenti istituzionali sono:
- Confcommercio: https://www.confcommercio.it/contrattazione
- Filcams-CGIL: https://www.filcams.cgil.it/ccnl-terziario-distribuzione-servizi/
- Fisascat-CISL: https://www.fisascat.it/contratti/terziario
- CNEL – Archivio dei Contratti: https://www.cnel.it/Archivio-Contratti (testo integrale e allegati)
- Est (Ente bilaterale del terziario): per informazioni sulle prestazioni di welfare contrattuale
À retenir: Per qualsiasi vertenza relativa all'applicazione del CCNL Terziario — da differenze retributive a licenziamenti contestati — è fondamentale conservare tutta la documentazione contrattuale (lettera di assunzione, buste paga, comunicazioni aziendali) per almeno 5 anni, termine di prescrizione ordinaria delle pretese retributive ex art. 2948 del Codice civile.

Chiara Romano



