40 ore settimanali o 38? Straordinario obbligatorio o rifiutabile? Maggiorazioni del 20% o del 40%? Nel settore del commercio italiano, l'orario di lavoro è regolato da due livelli normativi che si sovrappongono: il Decreto Legislativo 66/2003 (che recepisce la direttiva europea sull'orario di lavoro) e il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio). Capire quale delle due fonti prevale — e quando — è essenziale per lavoratori della GDO, negozianti e responsabili HR che applicano il contratto ogni giorno.
L'orario normale nel CCNL Terziario: 40 ore settimanali
Il CCNL Terziario stabilisce un orario normale di lavoro di 40 ore settimanali, in linea con il D.Lgs. 66/2003 che fissa a 40 ore il limite per i lavoratori a tempo pieno. Questa norma vale per la stragrande maggioranza dei dipendenti del commercio e della distribuzione.
La distribuzione oraria può avvenire su 5 o 6 giorni lavorativi a settimana, in base alle esigenze operative dell'azienda. Il CCNL consente anche la multiperiodalità: l'orario settimanale può superare le 40 ore in alcune settimane e essere inferiore in altre, purché la media sul periodo di riferimento (trimestrale o semestrale) resti entro le 40 ore.
Riposo settimanale: ogni lavoratore ha diritto a almeno 24 ore consecutive di riposo a settimana, generalmente di domenica (art. 9, D.Lgs. 66/2003). Il CCNL Terziario mantiene questo diritto ma prevede deroghe per i negozi aperti la domenica nella grande distribuzione, con il riconoscimento di maggiorazioni.
Riposo giornaliero: 11 ore consecutive tra un turno e l'altro, non derogabili.
Simili dinamiche si applicano nel settore industriale: il confronto tra orario di lavoro nel CCNL Metalmeccanici mostra come il contratto dei metalmeccanici introduca ulteriori specifiche sull'organizzazione dei turni nelle fabbriche, con differenze significative rispetto al commercio.
Lavoro straordinario: obbligatorietà, limiti e come calcolarlo

Il lavoro straordinario è quello effettuato oltre le 40 ore settimanali normali. Il CCNL Terziario stabilisce i seguenti limiti:
- Limite annuo: 250 ore di straordinario per lavoratore all'anno
- Limiti giornalieri e settimanali: di norma non più di 2 ore giornaliere e non più di 12 ore settimanali in aggiunta all'orario normale
Il lavoratore può rifiutarsi? In via generale, il lavoratore è tenuto a effettuare lo straordinario richiesto dal datore di lavoro nei limiti previsti dal CCNL, salvo giustificati motivi personali (obblighi familiari comprovati, problemi di salute). Un rifiuto sistematico e ingiustificato può costituire inadempimento contrattuale.
Come si calcola la paga straordinaria: la base di calcolo è la retribuzione oraria, ottenuta dividendo la retribuzione mensile complessiva per 173 (ore medie mensili su base annua). Su questa base si applica la maggiorazione percentuale prevista dal CCNL:
Fonte: CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio) 2024-2027, sezione Orario di lavoro
Per un confronto diretto con un altro settore, le maggiorazioni del CCNL Metalmeccanici per lo straordinario notturno arrivano al +50%, a fronte del +40% del terziario — una differenza che riflette le diverse condizioni di lavoro tra industria manifatturiera e commercio.
Il lavoro nei festivi e domenicali: cosa spetta al lavoratore del terziario
La grande distribuzione organizzata (GDO) e il commercio al dettaglio operano spesso anche la domenica e nei giorni festivi. Il CCNL Terziario distingue tre situazioni diverse:
Domenica come giorno di riposo (turno normale): se il lavoratore ha il riposo settimanale il sabato o un altro giorno, e lavora di domenica nell'ambito del suo normale orario di 40 ore, non percepisce maggiorazioni automaticamente (dipende dall'organizzazione del turno).
Domenica lavorata in aggiunta all'orario normale (straordinario domenicale): se il lavoratore ha già completato le 40 ore settimanali e lavora anche di domenica, le ore domenicali sono straordinario festivo con maggiorazione del +60%.
Lavoro nelle festività nazionali (1° gennaio, Pasqua, 25 aprile, ecc.): il lavoratore che lavora in un giorno festivo ha diritto alla maggiorazione prevista dal CCNL, oppure a un giorno di riposo compensativo. In assenza di riposo compensativo, la festività lavorata è retribuita con il normale stipendio più la maggiorazione festiva.
Un caso pratico: Giulia lavora in un supermercato a Napoli con orario distribuito dal lunedì al sabato. Se viene chiamata a lavorare anche domenica (festività non recuperata), ha diritto a:
- Retribuzione oraria normale: es. 8,20 € (4° livello, nov. 2026, orario 173h/mese)
- Maggiorazione domenicale: +60% → 4,92 € aggiuntivi per ogni ora festiva
- Retribuzione oraria domenicale: 8,20 + 4,92 = 13,12 €/ora
Questo calcolo dimostra perché è cruciale che il lavoratore verifichi il cedolino ogni mese in cui effettua lavoro festivo o straordinario.
Il lavoro supplementare nel part-time: clausole elastiche e maggiorazioni
Il lavoro supplementare riguarda esclusivamente i lavoratori part-time: sono le ore lavorate oltre l'orario contrattuale ridotto ma entro le 40 ore settimanali. Non si tratta di straordinario, ma di ore aggiuntive specifiche del part-time.
Il CCNL Terziario stabilisce:
- Maggiorazione per lavoro supplementare: in genere il +15% sulla retribuzione oraria
- Clausole elastiche: consentono al datore di lavoro di variare la distribuzione dell'orario nel part-time. Richiedono il consenso scritto del lavoratore e sono revocabili con preavviso di 30 giorni. Il lavoratore ha diritto a una maggiorazione aggiuntiva del +5% sulle ore svolte in applicazione della clausola elastica
- Limite alle ore supplementari: il CCNL fissa un limite massimo di ore supplementari per anno, da rispettare anche in presenza di clausole elastiche
Il rifiuto delle clausole elastiche: la legge (D.Lgs. 81/2015, art. 6) garantisce al lavoratore il diritto di rifiutare le clausole elastiche in presenza di comprovate esigenze familiari, di salute, o di altro impiego. Il rifiuto non può essere sanzionato.
Confronto: CCNL Terziario vs D.Lgs. 66/2003

Il D.Lgs. 66/2003 stabilisce i minimi inderogabili che il CCNL non può peggiorare, ma che può migliorare. Ecco le principali differenze:
| Aspetto | D.Lgs. 66/2003 (legge) | CCNL Terziario 2024-2027 |
|---|---|---|
| Orario normale | Max 40h/sett. | 40h/sett. (uguale) |
| Riposo settimanale | 24h consecutive | 24h consecutive (uguale) |
| Riposo giornaliero | 11h tra un turno e l'altro | 11h (uguale) |
| Limite straordinario annuo | 250h (da CCNL/accordi) | 250h |
| Maggiorazione straordinario | Non definita dalla legge | 20-70% (vantaggio CCNL) |
| Lavoro notturno obblighi | 8h/notte come limite | Definisce le fasce orarie notturne |
| Part-time supplementare | Rimanda al CCNL | +15% (più favorevole) |
La regola generale: quando il CCNL prevede condizioni più favorevoli del D.Lgs. 66/2003, si applica il CCNL. Quando la legge garantisce tutele minime che il CCNL non raggiunge, si applica la legge. Non è possibile applicare il peggio di entrambi.
FAQ: le domande più frequenti sull'orario nel CCNL Terziario
Il datore di lavoro può cambiare unilateralmente l'orario di lavoro? In linea di principio no, soprattutto per i lavoratori con orario fisso. Per i lavoratori con multiperiodalità o clausole di flessibilità, variazioni sono possibili nel rispetto dei limiti contrattuali. Un cambio radicale d'orario imposto unilateralmente può configurarsi come modifica peggiorativa del contratto individuale, contestabile in sede sindacale o giudiziaria.
Il riposo compensativo per il lavoro domenicale deve essere goduto entro quanto tempo? Il CCNL Terziario prevede che il riposo compensativo per il lavoro nelle festività sia goduto di norma entro la settimana successiva o, in accordo con il datore di lavoro, entro un termine più ampio. In mancanza di fruizione, il lavoratore ha diritto alla maggiorazione retributiva prevista.
Avvertimento:
Le informazioni presenti su questa pagina sono a scopo informativo. Per calcoli precisi sulla propria retribuzione e per verificare la corretta applicazione del CCNL nella propria situazione specifica, è necessario consultare un consulente del lavoro o un sindacalista.
Come verificare lo straordinario in busta paga:
- Cercare le voci "straordinario diurno", "straordinario notturno", "straordinario festivo" nel dettaglio del cedolino
- Controllare che la base oraria usata per il calcolo sia corretta (retribuzione mensile / 173)
- Verificare che la percentuale applicata corrisponda alla tipologia di straordinario effettuato
- Segnalare eventuali discrepanze all'ufficio HR o al sindacato entro il mese successivo per facilitare la correzione

Chiara Romano



