Essere licenziati da un'impresa artigiana metalmeccanica non è lo stesso che essere licenziati da una grande industria. Il regime di tutela cambia radicalmente in base alle dimensioni aziendali, e nelle PMI artigiane (sotto i 15 dipendenti) l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non si applica. Questo dossier raccoglie le 7 tutele fondamentali che il CCNL Artigianato Metalmeccanici (2022-2025) e la normativa italiana garantiscono al lavoratore, anche nelle piccole imprese.
1. Diritto alla comunicazione scritta con motivazione
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto al lavoratore, con contestuale indicazione dei motivi (art. 2, L. 604/1966 come modificato dal D.Lgs. 23/2015). Non è ammesso il licenziamento verbale: è nullo e senza effetto giuridico.
La motivazione deve essere specifica e concreta: non basta scrivere "per giustificato motivo oggettivo" — il datore deve indicare le ragioni organizzative, economiche o produttive che hanno determinato la scelta. In caso di licenziamento disciplinare, devono essere citati i comportamenti contestati al lavoratore.
Se la comunicazione è priva di motivazione o la motivazione è generica, il lavoratore può impugnarla e chiedere al giudice il risarcimento per vizio formale.
2. Rispetto dei termini di preavviso (o indennità sostitutiva)
Il CCNL Artigianato Metalmeccanici stabilisce i termini di preavviso in base al livello di inquadramento e all'anzianità di servizio:
| Livello | Anzianità < 1 anno | 1-5 anni | 5-10 anni | >10 anni |
|---|---|---|---|---|
| 1°-2° | 10 giorni | 15 giorni | 20 giorni | 25 giorni |
| 3°-4° | 15 giorni | 20 giorni | 30 giorni | 40 giorni |
| 5° | 20 giorni | 30 giorni | 40 giorni | 45 giorni |
Fonte: CCNL Artigianato Metalmeccanici 2022-2025.
Se il datore non rispetta il preavviso (licenziamento in tronco senza giusta causa), deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, calcolata sulla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato.
3. Procedura disciplinare garantita prima del licenziamento per cause soggettive
Prima di procedere a un licenziamento per giustificato motivo soggettivo (colpa del lavoratore, es. assenze ingiustificate reiterate, comportamenti scorretti) o per giusta causa (comportamento talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno temporaneamente), il datore è tenuto a rispettare la procedura dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970):
- Contestazione scritta dell'addebito con descrizione specifica del comportamento
- Comunicazione al lavoratore del diritto di presentare giustificazioni entro 5 giorni
- Audizione del lavoratore che ne faccia richiesta (può farsi assistere da un rappresentante sindacale)
- Solo dopo: decisione del datore sulla sanzione (che può essere diversa dal licenziamento)
Se il datore non rispetta questa procedura, il licenziamento è viziato e il lavoratore ha diritto a un risarcimento aggiuntivo, anche in assenza di riassunzione.
4. Indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo (D.Lgs. 23/2015)
Per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 (sotto il contratto a tutele crescenti), nelle imprese con meno di 15 dipendenti il licenziamento ingiustificato comporta un'indennità risarcitoria tra 2 e 6 mensilità (non la reintegra). L'importo varia in base all'anzianità di servizio: 1 mensilità per anno di lavoro, con minimo di 2 e massimo di 6 mensilità.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle stesse PMI, si applica la vecchia tutela obbligatoria: riassunzione o indennità tra 2,5 e 6 mensilità (art. 8, L. 604/1966).
Eccezione fondamentale: in caso di licenziamento discriminatorio (per sesso, età, disabilità, orientamento sessuale, religione, ecc.) o ritorsivo (per aver esercitato un diritto), la reintegra è garantita a tutti i lavoratori indipendentemente dalle dimensioni aziendali, ai sensi dell'art. 18, c. 1, Statuto dei Lavoratori. Per un confronto con le tutele nel settore industriale, si veda la guida sul licenziamento nel CCNL Metalmeccanici Industria.
5. Divieto assoluto di licenziamento per maternità e congedo parentale
Il licenziamento è nullo se avviene durante:
- Gravidanza (dalla data presunta del concepimento fino al compimento di 1 anno di età del figlio)
- Congedo di maternità obbligatoria
- Congedo di paternità obbligatoria
- Fruizione di congedo parentale (fino al compimento di 3 anni del figlio)
Questa tutela si applica indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa e dal CCNL applicato (art. 54, D.Lgs. 151/2001). Il datore che licenzia in violazione di questo divieto è tenuto alla reintegra nel posto di lavoro più il risarcimento del danno.
Scenario pratico: Elena, operaia di 2° livello in un'officina di installazione impianti di 8 dipendenti, viene licenziata quando il datore scopre la sua gravidanza. Il licenziamento è nullo: Elena può impugnarlo, ottenere la reintegra e il pagamento delle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento.
6. Liquidazione integrale del TFR e delle competenze di fine rapporto
Alla cessazione del rapporto, per qualsiasi causa (incluso il licenziamento), il lavoratore ha diritto alla liquidazione di:
- TFR maturato dalla data di assunzione (art. 2120 c.c.)
- Ferie non godute proporzionate all'anno in corso
- ROL non fruiti dell'anno in corso
- Tredicesima proporzionale al periodo lavorato nell'anno della cessazione
- Indennità sostitutiva del preavviso (se il preavviso non è stato lavorato)
Il pagamento di queste competenze deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto. Il ritardo fa maturare interessi legali e rivalutazione ISTAT sull'importo non corrisposto.
7. Diritto di impugnare il licenziamento entro 60 giorni
Il lavoratore che ritiene il licenziamento ingiusto o illegittimo ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta per impugnarlo in via stragiudiziale (lettera raccomandata, email certificata PEC, o tramite il sindacato). Entro i successivi 180 giorni deve poi depositare il ricorso in tribunale, pena la decadenza del diritto.
L'impugnazione stragiudiziale è un atto formale che interrompe i termini di prescrizione e segnala al datore che il lavoratore contesta il licenziamento. Non è necessario avvocato per il primo atto — il patronato sindacale (INCA, INAS, ITAL) lo può redigere gratuitamente.
À retenir: Nelle imprese artigiane con meno di 15 dipendenti, l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori non garantisce la reintegra (salvo discriminazione/ritorsione). Ma tutte le altre 6 tutele — dalla comunicazione scritta alla liquidazione del TFR — si applicano integralmente, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa.
Avertissement: Le tutele descritte si riferiscono al quadro normativo vigente al 2025 (D.Lgs. 23/2015, L. 604/1966, L. 300/1970, CCNL Artigianato 2022-2025). Per situazioni specifiche, consultate un avvocato del lavoro o il sindacato di categoria.

Periodo di comporto per malattia: quando il licenziamento è legittimo
Il CCNL Artigianato Metalmeccanici prevede un periodo di comporto — la durata massima di assenza per malattia durante la quale il datore non può licenziare. Al termine del periodo di comporto, il datore può intimare il licenziamento per superamento del comporto (giustificato motivo oggettivo), senza che si configuri alcuna illegittimità.
La durata del periodo di comporto nel contratto artigiano è:
- 6 mesi per i lavoratori con anzianità fino a 3 anni
- 9 mesi per i lavoratori con anzianità da 3 a 10 anni
- 12 mesi per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni
I periodi di malattia si sommano nel corso di un triennio mobile (ultimi 36 mesi): non basta avere un singolo episodio breve per superare il comporto, ma una serie di assenze ricorrenti nell'arco di 3 anni.
Malattia e licenziamento disciplinare: la malattia non sospende il procedimento disciplinare già avviato. Se il lavoratore è in malattia quando riceve una contestazione disciplinare, i 5 giorni per presentare giustificazioni decorrono comunque. Il licenziamento disciplinare può essere intimato anche durante la malattia, purché la procedura dell'art. 7 sia stata rispettata.
Domande frequenti sul licenziamento nelle PMI artigiane
Posso essere licenziato durante la malattia ordinaria (non superamento comporto)? No, il semplice stato di malattia (senza superamento del periodo di comporto) non è una causa legittima di licenziamento. Se il datore lo fa, il licenziamento è illegittimo.
Posso essere licenziato in prova senza motivazione? Il licenziamento durante il periodo di prova non richiede motivazione specifica, ma deve rispettare il divieto di discriminazione e il divieto nei casi di gravidanza. Il lavoratore in prova non ha diritto al preavviso.

Chiara Romano






