Il CCNL Tessile-Abbigliamento Moda 2024–2027 — rinnovato con ipotesi d'accordo dell'11 novembre 2024 e testo definitivo firmato il 6 maggio 2025 da Confindustria Moda (SMI), Filctem-CGIL, Femca-CISL e Uiltec-UIL — riconosce ai lavoratori della moda e del tessile sette distinte categorie di riposo e assenza retribuita — e molti dipendenti ne conoscono solo la metà. Ferie, ROL, permessi per ex-festività, congedo matrimoniale, permessi per lutto, diritto allo studio e congedo parentale: ecco come funziona ciascuno, quanto dura e quando spetta nel contratto attualmente in vigore (1° aprile 2024 – 31 marzo 2027). Conoscerli significa sapere cosa chiedere — e cosa non accettare.
1. Ferie ordinarie: 26 giorni lavorativi, non di calendario
Il CCNL Tessile-Abbigliamento fissa le ferie ordinarie in 26 giorni lavorativi per anno, per chi ha un contratto a tempo indeterminato (il codice civile garantisce solo 4 settimane come minimo inderogabile). Questo è già il primo diritto che i lavoratori sottovalutano: 26 giorni lavorativi corrispondono a circa 5,2 settimane di ferie effettive.
Come maturano: 26/12 = circa 2,17 giorni per ogni mese di servizio prestato. In caso di assunzione a metà anno o di cessazione, le ferie si liquidano in proporzione.
Come si godono: Il datore ha il diritto di pianificare la fruizione, ma almeno due settimane consecutive devono essere garantite nel periodo giugno-settembre (salvo accordi diversi con la RSU). Il residuo deve essere fruito entro il 30 settembre dell'anno successivo.
Le ferie non si monetizzano in corso di rapporto (principio consolidato dalla Corte di Giustizia UE, causa C-341/15, Maschek): non è legalmente possibile rinunciare alle ferie in cambio di denaro mentre il rapporto è in corso. Solo alla cessazione il datore può liquidare le ferie residue non godute.
Il rinnovo 2024–2027 ha introdotto le linee guida sulle ferie solidali: i lavoratori possono cedere giorni di ferie eccedenti il minimo legale a colleghi in difficoltà, secondo le modalità stabilite dall'accordo aziendale.
2. ROL — Riposi Operai Lavorativi: 88 ore aggiuntive
Il ROL (Riposi Operai Lavorativi) è un diritto esclusivo del settore tessile-moda: 88 ore annue di riposo retribuito aggiuntivo rispetto alle ferie. Matura proporzionalmente nell'arco dell'anno (88/12 = circa 7,33 ore per mese di servizio) e deve essere goduto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione.
Come si usa: Giornate intere (8 ore ciascuna) o frazioni di ora se l'accordo aziendale lo consente. Il lavoratore deve dare un preavviso di almeno 5 giorni per la fruizione individuale.
Se non viene goduto entro il termine: Il ROL residuo viene monetizzato sulla base della retribuzione globale di fatto del mese in cui avviene la liquidazione. Il ROL non goduto non "decade" senza compensazione — il datore non può far perdere ore già maturate senza pagarle.
Per un confronto con un altro CCNL del manifatturiero, le ferie e il ROL nel CCNL Credito seguono una logica simile ma con tempistiche diverse.
3. Ore per ex-festività soppresse: 40 ore aggiuntive
Con l'abolizione di alcune festività civili negli anni '70-'80 (decreto del 1977), i lavoratori hanno conservato il diritto a ore retribuite in sostituzione delle festività soppresse (tra cui la Festa dello Statuto, il 4 novembre e altre). Il rinnovo contrattuale 2024–2027 ha elevato questo monte ore da 32 a 40 ore annue, con decorrenza dalla firma del testo definitivo. Queste ore sono distinte dal ROL e dalle ferie.
Come funzionano: La fruizione è concordata tra lavoratore e datore, simile al ROL. In molte aziende tessili vengono usate per i "ponti" (es. il giorno tra una festività nazionale e il weekend), anche collettivamente per decisione aziendale.
Se non godute: Come il ROL, vengono monetizzate sulla retribuzione globale di fatto se non fruite entro il termine contrattuale.

4. Congedo matrimoniale: 15 giorni di calendario
Il CCNL Tessile-Abbigliamento riconosce 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale retribuito in occasione del matrimonio del lavoratore. Questo diritto è più generoso del minimo legale ed è autonomo rispetto a ferie e ROL: non si possono detrarre le ferie per coprire il congedo matrimoniale.
Chi ha diritto: Tutti i lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (purché il rapporto duri almeno 1 mese prima del matrimonio). La L. 76/2016 sulle unioni civili estende il diritto ai lavoratori che contraggono un'unione civile.
Quando richiederlo: Il lavoratore deve presentare la richiesta con ragionevole anticipo (almeno 15 giorni prima, secondo la prassi) e successivamente produrre il certificato di matrimonio.
5. Permessi per lutto: 3 giorni retribuiti
In caso di decesso del coniuge, del convivente more uxorio documentato, di un figlio o di un genitore, il CCNL Tessile riconosce 3 giorni lavorativi retribuiti di permesso per lutto. La documentazione richiesta è il certificato di morte.
Il rinnovo 2024–2027 ha ampliato la platea dei beneficiari: i 3 giorni retribuiti si applicano ora anche in caso di decesso dei figli del coniuge/convivente e dei genitori del coniuge/convivente, parificandoli ai familiari diretti del lavoratore.
Per i parenti di secondo grado (fratelli, sorelle, nonni, nipoti), il permesso è di 1 giorno lavorativo retribuito, salvo accordi aziendali più favorevoli.
Da tenere presente: Il congedo per lutto è un diritto contrattuale autonomo, non detraibile dalle ferie. Un datore che costringe il lavoratore a utilizzare le ferie per il lutto familiare sta violando il CCNL — e il lavoratore ha diritto al recupero delle ferie illegittimamente scalate.
6. Le 150 ore per la formazione: il diritto allo studio
Il CCNL Tessile-Abbigliamento riconosce ai lavoratori a tempo indeterminato il diritto a 150 ore triennali di permesso retribuito per frequentare corsi scolastici, universitari o di formazione professionale [Art. CCNL SMI, Titolo III]. Il rimborso è pari al 100% della retribuzione per le prime 60 ore annue e al 50% per le successive.
Condizioni: Il lavoratore deve dimostrare la frequenza e il superamento degli esami (o la prosecuzione del percorso). Il permesso è fruibile in accordo con l'azienda, che può rifiutarlo solo per comprovate esigenze produttive.
Il nuovo contratto prevede inoltre 8 ore annue aggiuntive di formazione a carico dell'azienda per il 2025 e per il 2026, legate alla transizione digitale e alla riqualificazione professionale (modellistica CAD, stampa digitale, software di gestione campionario).
7. Congedo di maternità, parentale e per violenza di genere
Il CCNL Tessile non modifica le norme di legge sul congedo di maternità obbligatorio (5 mesi, art. 16 D.Lgs. 151/2001), ma integra il trattamento economico: durante il congedo, l'INPS eroga il 80% della retribuzione e il CCNL SMI prevede l'integrazione da parte del datore fino al 100% della retribuzione globale di fatto per i primi 3 mesi di congedo obbligatorio.
Il congedo parentale (facoltativo, fino a 10 mesi totali tra i due genitori) è disciplinato dalla legge (D.Lgs. 151/2001, modificato dal D.Lgs. 105/2022). Il rinnovo 2024–2027 ha specificato le modalità e le tempistiche del preavviso da notificare al datore per la fruizione del congedo parentale. Il congedo è retribuito all'80% per 3 mesi per ciascun genitore, nei primi 6 anni di vita del bambino, ai sensi della normativa Work-Life Balance (Direttiva UE recepita in Italia).
Congedo per violenza di genere (novità 2024–2027): La lavoratrice inserita in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi, con indennità corrispondente all'ultima retribuzione a carico INPS. In caso di necessità di prolungamento, l'astensione può essere estesa di un ulteriore mese a carico dell'azienda.
Per approfondire il trattamento economico complessivo, incluso il calcolo della RAL e dello stipendio mensile, consulta le tabelle retributive del CCNL Tessile-Abbigliamento.
Avvertimento: Le informazioni presenti in questo articolo sono fornite a titolo informativo e non costituiscono un parere legale. Consultare un avvocato giuslavorista o un consulente del lavoro per situazioni specifiche.

Come far valere i propri diritti di assenza
Conoscere i diritti è il primo passo; farli rispettare è il secondo. Ecco le azioni concrete in caso di mancato rispetto:
Documentare tutto per iscritto: Ogni richiesta di ferie, ROL o permesso deve essere inoltrata per iscritto (email, sistema HR aziendale). Non bastano le comunicazioni verbali.
Verificare la busta paga: Le ferie godute vengono indicate in busta paga nella sezione "assenze retribuite". Il ROL non goduto deve apparire tra le competenze quando viene liquidato.
Contattare la RSU o il sindacato: La Rappresentanza Sindacale Unitaria aziendale è il primo interlocutore per segnalare violazioni. In assenza di RSU, rivolgersi ai sindacati territoriali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL).
Diffida stragiudiziale: In caso di mancato rispetto persistente, l'avvocato giuslavorista può inviare una diffida formale al datore, chiedendo il ripristino del diritto e/o il pagamento dei riposi non goduti.
Il dossier completo sul CCNL Tessile-Abbigliamento analizza in profondità tutte le aree contrattuali — retribuzione, orario, licenziamento e previdenza — per una visione completa dei propri diritti.

Chiara Romano






