Quando un giornalista freelance muore dopo decenni di attività, la sua famiglia si trova spesso davanti a un patrimonio invisibile: gli articoli. La scomparsa di Francesco Tedesco, collaboratore storico dell'ANSA per la sede di Napoli, ha riportato in primo piano una domanda che riguarda migliaia di famiglie italiane: chi eredita il copyright degli articoli scritti da un collaboratore giornalistico? E soprattutto, come si fa a tutelarlo legalmente?
La risposta non è automatica. In Italia i diritti d'autore non si estinguono con la morte del loro titolare — continuano a generare valore per settant'anni. Ma senza un'azione legale tempestiva, gli eredi rischiano di non vederli mai riconosciuti, mentre editori e piattaforme digitali continuano a usare quegli articoli senza versare un centesimo ai familiari.
Il quadro normativo: la Legge 633/1941 e i settant'anni di protezione
Il diritto d'autore in Italia è disciplinato dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 — tuttora in vigore, aggiornata con le recenti direttive europee. L'articolo 25 fissa la durata dei diritti patrimoniali: tutta la vita dell'autore più settant'anni dalla morte. Significa che un giornalista morto nel 2026 lascia agli eredi un diritto patrimoniale sugli articoli valido fino al 2096.
Per i collaboratori freelance la protezione è particolarmente solida. A differenza dei dipendenti assunti a tempo indeterminato — per i quali il contratto nazionale di lavoro può prevedere la cessione automatica dei diritti alla testata — i collaboratori con partita IVA o contratto a progetto conservano, per legge, tutti i diritti economici sulle proprie opere. L'editore ottiene solo una licenza di pubblicazione, non la proprietà intellettuale del testo.
Questo principio è confermato dall'articolo 7 della stessa legge: per le opere collettive come i giornali, il direttore editoriale è titolare dei diritti sulla raccolta come insieme, ma i singoli collaboratori mantengono i propri diritti sugli articoli individuali.
Freelance vs. dipendente: chi possiede davvero gli articoli?
La distinzione tra giornalista dipendente e collaboratore è cruciale in sede di successione ereditaria. Un redattore assunto — inquadrato nel contratto nazionale FNSI-FIEG — scrive articoli che, salvo eccezioni, diventano di proprietà dell'editore in forza del rapporto di lavoro subordinato. Le sue opere non entrano nell'asse ereditario come diritti patrimoniali attivi.
Il collaboratore freelance, al contrario, è un professionista autonomo. Ogni articolo che consegna alla testata è tecnicamente un'opera ceduta in licenza, non venduta. A meno che nel contratto di collaborazione non vi sia una clausola esplicita di cessione totale dei diritti — formula giuridicamente denominata "cessione a titolo definitivo" — quei testi rimangono del giornalista. E alla morte, degli eredi.
Il problema, segnalato dall'FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) nelle linee guida sui contratti di collaborazione del 2023, è che la maggior parte dei collaboratori freelance lavora senza clausole esplicite sulla gestione dei diritti d'autore: molti si limitano a lettere di incarico, email o accordi verbali. Questo non significa che i diritti siano persi — anzi, li protegge — ma rende necessaria un'azione legale per renderli concreti e monetizzabili.
Come emerge anche dall'analisi del caso Umberto Pizzi e la fotografia di paparazzo, il principio è lo stesso per fotografi e giornalisti freelance: in assenza di una cessione scritta, il titolare dei diritti è l'autore, non l'editore.
Il caso concreto: Marco eredita 28 anni di articoli e non lo sa
Prendiamo il caso di Marco, 42 anni di Napoli, il cui padre ha lavorato come collaboratore freelance per un'agenzia di stampa nazionale dal 1998 al 2026 — ventotto anni di attività giornalistica continuativa. Giornalista di cronaca e politica locale, ha scritto in media 220 articoli all'anno: in totale, circa 6.160 pezzi pubblicati, tutti firmati con il suo nome.
Scenario A — senza consulenza legale: Marco non conosce i propri diritti. L'agenzia continua a mantenere gli articoli del padre nel proprio archivio digitale e, nel 2025, ha stipulato un accordo di licenza con una società di intelligenza artificiale per l'addestramento di modelli linguistici — pratica sempre più diffusa tra i grandi editori italiani. Il padre non aveva firmato nessuna cessione esplicita dei diritti di sfruttamento AI. Marco non riceve nulla: prescindendo dalla questione AI (ancora in evoluzione giurisprudenziale), perde anche le royalties su eventuali antologie, raccolte digitali e syndication internazionale. Stima della perdita: 8.000-15.000 euro nel corso di cinque anni.
Scenario B — con un avvocato specializzato in proprietà intellettuale: Marco si rivolge a un legale entro i termini di prescrizione (che variano tra cinque e dieci anni a seconda del tipo di diritto da far valere). L'avvocato inventaria le opere, notifica formalmente all'agenzia la successione nei diritti e verifica i contratti. Individuata l'assenza di cessione totale, invia una diffida per l'utilizzo non autorizzato negli archivi AI e avvia una trattativa per un accordo retroattivo. Costo della consulenza: 800-1.500 euro per la fase iniziale. Risultato potenziale: riconoscimento di una quota sulle licenze AI (importo da definire contrattualmente) più royalties su future pubblicazioni.
La regola chiave: se Marco agisce entro cinque anni dalla morte del padre, può far valere i diritti patrimoniali per gli utilizzi commerciali già avvenuti. Dopo quella soglia, la prescrizione ordinaria per le azioni di arricchimento senza causa si avvicina e la strada si complica significativamente.
Il nuovo fronte: l'intelligenza artificiale e il valore degli archivi giornalistici
Il tema è diventato urgente negli ultimi diciotto mesi. Diverse grandi testate europee — incluse agenzie di stampa — hanno sottoscritto a partire dal 2024 accordi di licenza con piattaforme di intelligenza artificiale per l'utilizzo degli archivi storici a fini di addestramento dei modelli. Il fenomeno ha subito un'accelerazione significativa nel 2024-2025, con accordi di licenza siglati da gruppi editoriali britannici, francesi e tedeschi — e una pressione crescente anche in Italia, dove la FIEG ha avviato discussioni sul tema con le principali piattaforme tecnologiche.
In molti di questi contratti non è prevista una remunerazione specifica per i collaboratori le cui opere sono incluse negli archivi. La questione è oggetto di un contenzioso aperto in sede FIEG-FNSI e di un'attenzione crescente da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per gli eredi di giornalisti freelance, questo significa che c'è una finestra temporale — oggi ancora aperta — per depositare un reclamo o avviare una negoziazione prima che le prassi contrattuali si consolidino a sfavore degli autori.
Come evidenziato anche nell'analisi dei diritti legali dei giornalisti italiani all'estero, la figura del collaboratore giornalistico è spesso la più esposta sul piano legale proprio perché lavora in una zona grigia normativa tra autonomia professionale e dipendenza de facto dall'editore.
Come agire: i passi concreti per gli eredi
Un avvocato specializzato in diritto d'autore può guidare la famiglia in quattro passaggi fondamentali:
- Inventario delle opere: raccogliere prove della paternità degli articoli (contratti, email, copie firmate, bonifici ricevuti per le collaborazioni) — tipicamente richiede 4-8 ore di lavoro documentale.
- Notifica formale alle testate: comunicare ufficialmente la successione nei diritti, richiedendo un elenco degli utilizzi commerciali effettuati dopo la morte.
- Analisi dei contratti esistenti: verificare se il defunto aveva mai firmato clausole di cessione dei diritti, esplicite o implicite, che modifichino il quadro legale.
- Azione o accordo: in caso di utilizzi non autorizzati o di mancato riconoscimento, avviare un'azione legale o una negoziazione per un accordo economico.
La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) permette agli eredi di registrarsi come successori e di percepire i proventi dei diritti gestiti in forma collettiva. Questo passaggio costa poche decine di euro ed è spesso il punto di partenza più accessibile.
Il costo complessivo di una consulenza specialistica varia tra i 600 e i 2.400 euro per la fase iniziale, a seconda della complessità del caso e del numero di testate coinvolte. Per chi ha diritto a royalties accumulate, l'investimento si ripaga in tempi brevi.
Avviso: questo articolo ha finalità informative generali. Ogni situazione ereditaria è diversa. Consulta un avvocato specializzato in diritto d'autore per valutare il tuo caso specifico.

Chiara Romano