Parpiglia assolto dall'Ordine dei Giornalisti: cosa rischiano i professionisti dell'informazione in un procedimento disciplinare

Giornalisti in attesa durante una conferenza stampa con apparecchiature fotografiche e taccuini

Photo : U.S. Department of State from United States / Wikimedia

6 min di lettura 22 agosto 2026

Il 10 luglio 2026, il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato sulla sua newsletter Substack le parole che attendeva da mesi: il collegio disciplinare dell'Ordine dei Giornalisti lo ha assolto dall'incolpazione ascrittagli, dichiarandolo ufficialmente "non responsabile". Una procedura avviata con l'obiettivo di espellerlo dalla professione — con richieste di censura, cancellazione degli articoli e sanzioni pubbliche — si è chiusa con un nulla di fatto. La vicenda di Parpiglia, che conta oltre vent'anni di carriera tra television, newsletter e libri, riapre un dibattito che riguarda migliaia di giornalisti italiani: cosa succede davvero quando un professionista dell'informazione finisce sotto procedimento disciplinare, e quali tutele ha per difendersi?

Come funziona un procedimento disciplinare all'Ordine dei Giornalisti

In Italia, i giornalisti iscritti all'Ordine — siano professionisti o pubblicisti — rispondono di eventuali violazioni deontologiche davanti ai Consigli di Disciplina Territoriali (CDT), istituiti dalla Legge n. 69 del 1963 e riformati con la Legge n. 148 del 2011. A presentare un esposto può essere chiunque: un privato cittadino, un'azienda, un ente pubblico, o persino un collega.

Secondo le norme dell'Ordine dei Giornalisti, il procedimento si articola in quattro fasi distinte. Prima viene la fase istruttoria, in cui il CDT valuta se l'esposto è fondato e decide se aprire formalmente il procedimento. Segue la convocazione in udienza, dove il giornalista ha diritto di essere ascoltato e di presentare le proprie controdeduzioni, anche avvalendosi di un avvocato difensore. Poi arriva la delibera del collegio giudicante, che può emettere provvedimenti che vanno dall'archiviazione all'avvertimento, dalla censura alla sospensione fino a due mesi, fino alla sanzione più grave: la radiazione dall'Albo. Infine, è possibile ricorrere in appello davanti al Consiglio Nazionale.

Nel caso di Parpiglia, le richieste contenute nell'esposto includevano le misure più severe. Il collegio ha invece concluso che il suo lavoro era stato svolto nel pieno rispetto del codice deontologico. La vittoria è arrivata, come ha scritto lui stesso, con un misto di soddisfazione e amarezza per il tempo e le energie spesi — un sentimento comune tra i professionisti che hanno vissuto procedimenti simili.

Quando il giornalismo di costume finisce in un'aula disciplinare

Il Testo Unico dei Doveri del Giornalista — aggiornato nel 2016 dall'Ordine dei Giornalisti — stabilisce che ogni cronista è tenuto a rispettare la verità sostanziale dei fatti, a distinguere tra notizie e opinioni, e a proteggere la dignità delle persone citate. Allo stesso tempo, l'articolo 21 della Costituzione italiana garantisce la libertà di stampa come diritto fondamentale e inviolabile.

Il confine tra giornalismo d'inchiesta e violazione deontologica non è mai una linea netta, soprattutto nel settore dell'informazione di costume e dello spettacolo. Le notizie riguardano spesso persone fisiche identificabili, la cui reputazione può essere influenzata in modo significativo da un singolo articolo o da uno scoop pubblicato sui social. E chi si sente danneggiato ha oggi strumenti sempre più accessibili per reagire: l'esposto all'Ordine è una delle vie più usate proprio perché non richiede un procedimento giudiziario formale e ha costi di accesso molto bassi per chi lo presenta.

Parpiglia ha anche denunciato pubblicamente un secondo fenomeno che colpisce sempre di più i giornalisti digitali: la riproduzione non autorizzata dei propri contenuti da parte di blog e siti aggregatori che estrapolano testi e immagini senza licenza, violando la Legge sul Diritto d'Autore n. 633 del 1941. Come emerge da vicende analoghe nel settore dei media italiani, queste pratiche non sono solo eticamente discutibili: configurano reati perseguibili sia in sede civile che penale, con possibilità di richiedere inibitorie e risarcimenti.

Caso concreto: cosa rischia Federica, freelance con 9 anni di iscrizione

Federica ha 38 anni, è giornalista pubblicista iscritta all'Ordine da nove anni e collabora con tre testate online con contratti di collaborazione continuativa. Nel maggio 2026 pubblica un articolo sulle difficoltà economiche di un'azienda locale molto nota, riportando dati da fonti pubblicamente accessibili — bilanci depositati in Camera di Commercio e dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa. L'azienda presenta un esposto al CDT regionale chiedendo la sua radiazione, la pubblicazione di una smentita e un risarcimento danni di 40.000 euro in sede civile parallela.

Se il procedimento disciplinare si conclude con una censura — la terza sanzione in ordine di gravità — Federica non perde l'iscrizione, ma il provvedimento viene trascritto nel suo fascicolo. Due censure nell'arco di cinque anni portano automaticamente a una sospensione. Una sospensione superiore a sei mesi, in assenza di condotta conforme, può aprire la strada alla radiazione definitiva.

Sul fronte civile, i rischi sono distinti: se il tribunale ordinario ritiene che l'articolo abbia causato un danno reputazionale dimostrabile, Federica potrebbe essere condannata a un risarcimento proporzionato. Nella giurisprudenza italiana degli ultimi cinque anni, le condanne per diffamazione a mezzo stampa a carico di giornalisti non dipendenti oscillano tra i 5.000 e i 25.000 euro in caso di colpa, salendo oltre i 40.000 euro in presenza di dolo accertato o reiterazione della condotta.

Se Federica si fosse rivolta subito a un avvocato specializzato in diritto dell'informazione, avrebbe potuto costruire in anticipo una documentazione rigorosa delle fonti utilizzate, preparare controdeduzioni strutturate per l'udienza e valutare l'opportunità di ricorrere in appello in caso di esito sfavorevole. Il costo medio di una consulenza legale completa per un procedimento disciplinare varia tra i 1.500 e i 4.000 euro — una cifra contenuta rispetto al rischio di una condanna non gestita, che può toccare cifre sette o otto volte superiori.

Cosa fare se ricevete un esposto: i passi concreti da seguire

La prima azione è documentare tutto prima che arrivi qualsiasi contestazione. Ogni articolo pubblicato dovrebbe essere accompagnato da un archivio delle fonti: email ricevute, comunicati stampa scaricati, registrazioni di dichiarazioni pubbliche, link a documenti ufficiali con data di consultazione. In un procedimento disciplinare, l'onere della prova ricade in larga parte sul giornalista accusato: è il professionista che deve dimostrare di aver operato correttamente, non l'esposto a dover provare il contrario.

Il secondo passo è non rispondere mai all'esposto senza assistenza legale. Molti professionisti commettono l'errore di inviare risposte personali al CDT convinti di chiarire la situazione informalmente. In realtà, ogni dichiarazione presentata in fase istruttoria può essere utilizzata nel procedimento formale. Un avvocato specializzato in diritto della comunicazione o dell'editoria è in grado di orientare la strategia difensiva fin dall'inizio, evitando errori che possono risultare costosi in sede di giudizio.

Il terzo aspetto riguarda i tempi: un procedimento disciplinare si prescrive dopo cinque anni dalla data del fatto contestato, ma i tempi medi di conclusione in Italia variano tra i 12 e i 24 mesi. Nel frattempo, il giornalista può continuare a esercitare la professione normalmente, a meno che non venga disposta una sospensione cautelare — provvedimento raro, applicato solo nei casi di particolare gravità documentata.

Infine, il profilo del diritto d'autore digitale merita attenzione separata. I giornalisti freelance che pubblicano su newsletter, podcast o piattaforme proprietarie hanno gli stessi diritti degli autori tradizionali ai sensi della Legge 633/1941. Chi riproduce i loro contenuti senza autorizzazione — parzialmente o integralmente — può essere citato in giudizio con azione inibitoria, richiesta di rimozione del contenuto e risarcimento del danno. In casi recenti di content scraping documentati dalla giurisprudenza italiana, i tribunali hanno riconosciuto risarcimenti che vanno dai 500 ai 5.000 euro per singolo contenuto riprodotto illecitamente, con moltiplicatore per la reiterazione.

Il caso Parpiglia, con la sua assoluzione definitiva dopo un procedimento che mirava a far tacere un giornalista scomodo, ricorda che la difesa professionale non è solo un costo: è un investimento nella propria carriera. Un avvocato specializzato consultato prima — non dopo — può fare la differenza tra un procedimento chiuso in archiviazione e anni di incertezza professionale.

Nota informativa: questo articolo ha finalità giornalistica e non costituisce consulenza legale. Per situazioni specifiche, è indispensabile rivolgersi a un avvocato iscritto all'Albo e specializzato in diritto dell'informazione.

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