Brambilla licenziato dal Secolo XIX: cosa spetta a un direttore di giornale in Italia

Direttore di giornale riceve lettera di licenziamento in una redazione italiana, scrivanie con prime pagine stampate sullo sfondo
5 min di lettura 28 luglio 2026

Il 27 luglio 2026 Michele Brambilla non è più alla guida del Secolo XIX. L'editore Blue Media, controllato dal gruppo MSC, ha comunicato il cambio di direzione affidando l'interim ad Andrea Castanini. Brambilla ha risposto senza mezze parole: «Non me ne sono andato. Sono stato licenziato.» Una distinzione che non è solo semantica — e che apre domande legali urgenti per chiunque ricopra un ruolo apicale in un'azienda editoriale.

Il contesto: pressioni politiche e addio alla direzione

La vicenda affonda le radici in una tensione durata mesi. Nel marzo 2026, Brambilla aveva denunciato pubblicamente che il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il suo portavoce Federico Casabella avrebbero esercitato pressioni sull'editore e sulla direzione per modificare la linea editoriale del giornale, avvicinandola al centrodestra. Brambilla ha affermato di aver sempre rifiutato. Il risultato, arrivato meno di due anni dopo l'inizio del suo mandato, è il licenziamento.

Sul piano mediatico la storia è chiara. Sul piano giuridico, invece, emerge un terreno assai più complesso: quali sono i diritti di un direttore di giornale licenziato in Italia? Può l'editore procedere liberamente al cambio di direzione, e a quale costo?

Cosa dice la legge: il direttore è un dirigente

In Italia, il direttore di un quotidiano è inquadrato come giornalista dirigente ai sensi del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG), firmato dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI) e dalle associazioni degli editori. Questo significa che le tutele applicabili sono quelle previste per i dirigenti, sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori ordinari.

Il punto cardine: l'editore può licenziare il direttore, poiché rientra nella sua prerogativa imprenditoriale di organizzare l'azienda come ritiene opportuno. Ma questa facoltà non è gratuita. A differenza dei dipendenti comuni, per i quali si applica la disciplina del Jobs Act (D.lgs. 23/2015) con reintegra o indennizzo fisso, per i dirigenti vige un regime distinto basato sulla contrattazione collettiva.

In concreto, un direttore licenziato senza giusta causa ha diritto a:

  • Indennità sostitutiva del preavviso: calcolata sulla retribuzione globale di fatto moltiplicata per i mesi di preavviso previsti dal contratto (variabili in base all'anzianità);
  • Indennità supplementare: prevista dal CNLG per i licenziamenti privi di giusta causa, con importi che possono variare da 4 a 12 mensilità aggiuntive;
  • TFR (Trattamento di Fine Rapporto): maturato per tutti gli anni di servizio.

Per un direttore con meno di due anni di anzianità — come nel caso Brambilla — il preavviso contrattuale si attesta tipicamente tra i 6 e i 12 mesi. Un elemento di non poco conto per l'editore che deve sostenerne il costo.

Il licenziamento ritorsivo: una frontiera più insidiosa

Il caso Brambilla introduce una seconda questione, giuridicamente ancora più delicata: il licenziamento ritorsivo.

Questa fattispecie si verifica quando il datore di lavoro recede dal rapporto come reazione diretta a un comportamento lecito — o addirittura doveroso — del lavoratore. Per i giornalisti, il quadro normativo è particolarmente pregnante: la Legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'Ordine dei Giornalisti e la Carta dei Doveri sanciscono il principio dell'autonomia professionale del giornalista. Un direttore che rifiuta di modificare la linea editoriale su pressione politica non esercita soltanto un diritto: adempie a un preciso dovere deontologico.

Se si dimostra in giudizio che il licenziamento è la risposta a questo rifiuto, il giudice del lavoro può dichiararlo nullo per motivo illecito determinante (art. 1345 c.c.), con le conseguenze più favorevoli per il lavoratore: reintegra nel posto di lavoro oppure risarcimento del danno che può superare le 12 mensilità di retribuzione, oltre al risarcimento del danno professionale e reputazionale.

Come si prova il carattere ritorsivo? Servono elementi che stabiliscano la correlazione tra il comportamento sgradito all'editore e la decisione di licenziare: comunicazioni scritte, dichiarazioni pubbliche, testimonianze, la vicinanza temporale tra il rifiuto e il recesso. Nel caso Brambilla, le dichiarazioni pubbliche di marzo 2026 — in cui denunciava le pressioni ricevute — costituiscono già un elemento documentale potenzialmente rilevante davanti a un giudice.

Caso concreto: il direttore che dice no e viene licenziato quattro mesi dopo

Prendiamo il caso di un direttore di testata regionale, assunto nel settembre 2024 con contratto da giornalista dirigente e una RAL di 100.000 euro. Nel marzo 2026 riceve, via e-mail, una richiesta informale dall'editore di «ammorbidire i toni» su alcune inchieste che riguardano la giunta regionale. Il direttore risponde per iscritto, declinando l'invito e richiamando il proprio statuto professionale. Il 27 luglio 2026, arriva la comunicazione di cessazione del rapporto.

Cosa gli spetta, in concreto?

  • Preavviso contrattuale: con meno di 3 anni di anzianità e una RAL di 100.000 euro, il preavviso CNLG è di circa 8 mesi → 66.600 euro lordi
  • Indennità supplementare per mancanza di giusta causa: stimabile tra 4 e 6 mensilità aggiuntive → 33.300–50.000 euro lordi
  • TFR maturato in quasi 2 anni di servizio: circa 15.000 euro lordi

Totale minimo stimato: circa 115.000 euro lordi, prima ancora di valutare l'impugnazione per licenziamento ritorsivo.

Se il direttore decide di agire in giudizio sostenendo il carattere ritorsivo del licenziamento — e riesce a provarlo — il risarcimento aggiuntivo può superare i 50.000 euro, rendendo l'intera operazione di cambio di direzione economicamente onerosa per l'editore. Non è un dettaglio da ignorare per una casa editrice.

Il ruolo dell'Ordine dei Giornalisti e della FNSI

In situazioni come questa, il direttore licenziato non è solo. L'Ordine dei Giornalisti (sia quello nazionale che quello regionale di appartenenza) può intervenire sul piano deontologico, verificando se le condotte dell'editore abbiano violato le norme che tutelano l'autonomia editoriale. La FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), invece, può fornire assistenza legale e sindacale attraverso le strutture territoriali (i Sindacati dei Giornalisti regionali).

Questi organismi non sostituiscono l'avvocato, ma possono affiancarsi all'azione legale con segnalazioni, comunicati e interventi istituzionali che rafforzano la posizione del giornalista nel confronto con l'editore.

Cosa fare immediatamente se vieni licenziato

Se sei un giornalista dirigente, un direttore responsabile o un manager editoriale e hai appena ricevuto una comunicazione di licenziamento, ci sono tre cose da fare subito.

Prima: non firmare nulla. Accordi di "risoluzione consensuale" o dimissioni su pressione dell'editore azzerano le tutele contrattuali e possono precludere l'accesso alla NASpI (la disoccupazione). La differenza tra licenziamento e dimissioni vale decine di migliaia di euro.

Seconda: documentare tutto. Conservare e-mail, messaggi, verbali, qualsiasi traccia della comunicazione con l'editore. Se esistono segnali di pressioni indebite — come nel caso Brambilla — raccogliere e custodire queste prove è decisivo prima ancora di consultare un legale.

Terza: impugnare entro 60 giorni. Ai sensi dell'art. 6 della Legge 604/1966, il licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, a pena di decadenza. Passato quel termine, si perdono molte possibilità di tutela giudiziaria.

Un avvocato specializzato in diritto del lavoro può aiutarti a valutare l'intero quadro: dall'impugnazione stragiudiziale al ricorso d'urgenza per reintegra, fino alla quantificazione delle indennità spettanti. Consulta un esperto su Expert Zoom per un primo orientamento sui tuoi diritti.


Nota: questo articolo ha finalità informative e non sostituisce la consulenza legale individuale. In caso di licenziamento, rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto del lavoro.

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