Contratto Mentana-La7 in scadenza: cosa rischia chi lavora senza rinnovo scritto

Enrico Mentana al Festival di Open 2024 durante una conferenza pubblica

Photo : Canale ufficiale / Wikimedia

6 min di lettura 1 agosto 2026

Il contratto di Enrico Mentana con La7 scade il 31 dicembre 2026 e, per la prima volta in quasi trent'anni, il rinnovo non è scontato. A luglio 2026, il presidente di Cairo Communication Urbano Cairo ha dichiarato pubblicamente durante la presentazione dei palinsesti: «Il rinnovo sulla parola forse no, i contratti vanno fatti». Una frase apparentemente tecnica, ma che ha il peso di un atto di forza in un rapporto professionale trentennale — e che illumina un rischio concreto vissuto ogni anno da milioni di lavoratori italiani: ritrovarsi in un limbo contrattuale tra la scadenza di un accordo e la firma del successivo.

La dichiarazione di Cairo e il principio universale

La storia tra Mentana e La7 è, in fondo, una storia di contratti. Il direttore del TgLa7, con un compenso stimato intorno ai 2 milioni di euro l'anno secondo ricostruzioni pubblicate da diverse testate italiane, opera in un regime contrattuale specifico: non è un dipendente ordinario, ma un giornalista professionista con contratto dirigenziale, regolato dal Contratto Collettivo Nazionale dei Giornalisti (FNSI-FIEG) e da clausole individuali negoziabili.

Eppure il principio che emerge dalla sua vicenda è universale: un accordo «sulla parola» — ovvero una promessa verbale di rinnovo — non ha lo stesso valore giuridico di un contratto firmato. Questo vale per il direttore di un telegiornale e vale altrettanto per il tecnico specializzato, il manager di filiale, il responsabile marketing. Contemporaneamente, la notizia che Pier Silvio Berlusconi abbia dichiarato a luglio 2026 di avere «grande stima» per Mentana e che da Mediaset «ha sempre le porte aperte» (secondo LaNostraTv) dimostra quanto il mercato premi i professionisti che sanno navigare queste transizioni — ma solo se conoscono i propri diritti.

«La parola non basta, nel diritto del lavoro italiano», è il punto di partenza di qualunque analisi legale su questa vicenda. Il Codice Civile (artt. 2094 e ss.) e il D.Lgs. 81/2015 — il Jobs Act sui contratti — stabiliscono che i rapporti di lavoro a tempo determinato debbano essere regolati in forma scritta. In assenza di forma scritta, il rapporto è considerato a tempo indeterminato fin dal suo inizio, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutele.

Come sottolinea un articolo simile già pubblicato su ExpertZoom sul caso Milo Infante e il contratto con Mediaset, le regole che governano i contratti dei professionisti dello spettacolo e dell'informazione sono più complesse di quanto sembri, e la mancanza di un testo scritto aggiornato può avere conseguenze dirette sulle tutele del lavoratore.

I tre scenari alla scadenza: cosa dice la legge

Quando un contratto di lavoro a termine scade senza che sia stato firmato un rinnovo, si aprono tre possibili scenari con esiti molto diversi.

Scenario 1 — Cessazione naturale del rapporto. Il lavoratore smette di lavorare alla data di scadenza. È la conclusione fisiologica prevista dal contratto. Il lavoratore ha diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) se soddisfa i requisiti contributivi minimi: almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni e almeno 30 giorni lavorativi nell'ultimo anno. Secondo i dati aggiornati dell'INPS, il massimale mensile della NASpI per il 2026 si attesta intorno ai 1.550 euro, con una durata massima pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni.

Scenario 2 — Prosecuzione tacita del rapporto. Il lavoratore continua a prestare la propria attività oltre la scadenza e il datore di lavoro accetta questa prosecuzione senza contestarla. Qui scatta la norma fondamentale stabilita dall'art. 22 del D.Lgs. 81/2015: il datore è tenuto a corrispondere una maggiorazione del 20% sulla retribuzione per i primi 10 giorni di sforamento (20 giorni se il contratto originario durava più di sei mesi). Superato questo limite, il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato, con pienezza di diritti e tutele.

Scenario 3 — Il lavoratore attende promesse verbali. È la situazione più pericolosa. Senza forma scritta, il lavoratore non può far valere clausole di preavviso prolungato, benefit aggiuntivi o condizioni speciali promesse oralmente. Non esistono strumenti legali per tutelare ciò che non è documentato.

Tre mesi in bilico: il caso concreto con i numeri

Immaginiamo il caso di Giulia, 44 anni, responsabile della comunicazione di un'azienda manifatturiera con contratto dirigenziale in scadenza il 30 settembre 2026. La retribuzione annua lorda è di 85.000 euro, il preavviso previsto dal CCNL Dirigenti Industria per la sua anzianità aziendale (7 anni) è di sei mesi.

A giugno 2026, il suo datore di lavoro le dice: «Non preoccuparti, ci rinnoviamo, ma il contratto lo formalizziamo a ridosso della scadenza». Giulia continua a lavorare. Arriva il 30 settembre: nessun documento firmato. Arriva il 10 ottobre: ancora nessuna carta.

A quel punto, secondo il D.Lgs. 81/2015, sono già scattati 10 giorni di prosecuzione tollerata. Se l'azienda non ha mai contestato per iscritto questa prosecuzione, il rapporto si è automaticamente trasformato in contratto a tempo indeterminato — indipendentemente dalle intenzioni dichiarate a voce.

Cosa significa questo in termini concreti? Se l'azienda volesse interrompere il rapporto con Giulia dopo il 10 ottobre, dovrebbe:

  • Corrispondere sei mesi di preavviso (pari a circa 42.500 euro lordi);
  • Versare il TFR maturato (circa 10.200 euro per 7 anni di anzianità, calcolato sul 6,91% della retribuzione annua);
  • Rispettare le procedure previste per il licenziamento dei dirigenti, con possibile impugnativa giudiziaria se il licenziamento fosse privo di giustificato motivo.

Se invece Giulia avesse smesso di lavorare il 30 settembre senza aver firmato nulla, avrebbe perso tutte le condizioni migliorative promesse verbalmente — e il datore avrebbe potuto proporre un contratto nuovo a condizioni ridotte. Senza nulla di scritto, non ci sarebbe nulla da opporre in sede legale.

La regola è semplice: ogni giorno di lavoro oltre la scadenza senza contestazione scritta da parte del datore è un giorno che consolida i tuoi diritti. Ma questo meccanismo automatico funziona solo se il lavoratore è consapevole di attivarlo.

Un parallelo utile è quello descritto nell'articolo di ExpertZoom su Don Matteo 16 e la fine di un contratto d'autore: anche nel mondo dello spettacolo, la scadenza del contratto senza rinnovo scritto espone il professionista a rischi significativi che possono essere prevenuti con un'assistenza legale tempestiva.

Come tutelarsi prima che sia troppo tardi

Se il tuo contratto scade nei prossimi sei mesi e non hai ancora un rinnovo firmato, queste sono le azioni prioritarie da intraprendere.

Richiedi una proroga per iscritto, anche breve. Una mail con risposta esplicita di conferma da parte del datore di lavoro soddisfa il requisito della forma scritta secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale del Lavoro. Una proroga di tre mesi, anche «di servizio», blocca la scadenza e tutela le condizioni in essere.

Verifica la tua posizione contributiva su MyINPS. Controlla le settimane contributive accreditate: se sei vicino alla soglia minima per la NASpI, una negoziazione sull'uscita — proroga corta seguita da risoluzione consensuale — può massimizzare il periodo indennizzabile.

Non firmare contratti peggiorativi sotto pressione di scadenza. La necessità di «coprire la discontinuità» non ti obbliga ad accettare condizioni deteriori. Se la prosecuzione del rapporto è già avvenuta, come descritto sopra, potresti già avere più tutele di quanto pensi.

Consulta un avvocato del lavoro prima di firmare qualsiasi cosa. Il costo di una prima consulenza — generalmente tra i 150 e i 400 euro — è marginale rispetto al valore economico delle clausole in gioco in un contratto di medio-alto livello. Un professionista specializzato può individuare le leve negoziali che il lavoratore, da solo, spesso non vede.

La lezione del caso Mentana

Il destino contrattuale di Enrico Mentana si deciderà nelle prossime settimane, presumibilmente «a ridosso della scadenza», come ha lasciato intendere Cairo. Ma la vicenda ha già prodotto un effetto involontario: ha riportato al centro del dibattito pubblico la questione della forma scritta nei contratti di lavoro, un requisito formale che nella pratica viene spesso trattato come una formalità burocratica, mentre è in realtà la prima — e più concreta — tutela che un lavoratore ha a disposizione.

La prossima volta che un datore di lavoro vi dice «ci pensiamo dopo», la domanda giusta è: «Va bene, ma nel frattempo mettiamo per iscritto che le condizioni attuali restano valide?». Non è diffidenza. È diritto del lavoro.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale individuale. Per una valutazione della tua specifica situazione contrattuale, rivolgiti a un avvocato specializzato in diritto del lavoro.

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