Chiara Appendino e il caso Delmastro-Chiorino: la legge sul conflitto d'interessi resta ferma da due anni

Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle ed ex sindaca di Torino

Photo : ActuaLitté / Wikimedia

Sofia Sofia GalloAvvocati
4 min di lettura 7 giugno 2026

Chiara Appendino, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e deputata, è tornata in prima serata sabato 6 giugno 2026 nella puntata di "Accordi e Disaccordi" sul Nove, accanto ad Antonio Padellaro, Rula Jebreal e Alessandro Orsini. Al centro del suo intervento, le presunte sovrapposizioni tra incarichi pubblici e interessi privati che riguardano il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e la vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino.

Più che una polemica politica, è una questione tecnica. La legge italiana sul conflitto di interessi è ferma al 2004, una riforma è stata approvata alla Camera oltre un anno fa e da allora aspetta il sì del Senato. Un cittadino che oggi cerca di capire chi controlla chi tra politica e affari rischia di muoversi su un terreno normativo incompleto.

Cosa è successo nella puntata del 6 giugno

Secondo la registrazione disponibile sul sito ufficiale di Nove, Appendino ha citato dossier già pubblici relativi a partecipazioni societarie di familiari di esponenti dell'esecutivo. Sul suo sito personale l'ex sindaca di Torino tiene un'agenda pubblica degli interventi parlamentari e mediatici, una scelta di trasparenza che, sottolinea, dovrebbe valere per tutti i parlamentari.

L'argomento non è nuovo. La proposta di legge sul conflitto di interessi, di iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata dalla Camera dei Deputati nel maggio 2024. Da allora il testo attende un voto in Senato, come ricostruito da Pagella Politica e dal Sole 24 Ore. La maggioranza ha trasformato la legge in una delega al Governo, con 24 mesi di tempo per emanare il decreto attuativo. Risultato pratico: nessuna nuova regola fino almeno al 2026 inoltrato.

La legge attualmente in vigore: cosa permette davvero

La normativa di riferimento è la Legge 215/2004, nota come Legge Frattini. Riguarda esclusivamente i titolari di cariche di governo nazionale (presidente del Consiglio, ministri, vice ministri, sottosegretari e commissari straordinari). Restano fuori i parlamentari, gli amministratori regionali e locali, i presidenti delle Autorità indipendenti.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato vigila sull'applicazione della legge. Può segnalare situazioni di incompatibilità, ma non può imporre la cessazione delle attività private, soltanto comunicare al Parlamento. Le sanzioni sono limitate: una multa amministrativa fino a 200.000 euro per chi viola la disciplina dei conflitti d'interesse patrimoniali.

Un avvocato amministrativista può aiutare cittadini, giornalisti e associazioni a presentare segnalazioni documentate all'Autorità, oppure a ricorrere al TAR contro provvedimenti adottati da titolari in conflitto.

Le tre falle che la riforma vorrebbe chiudere

Prima falla: i parlamentari. Oggi un deputato o un senatore può detenere partecipazioni in società che operano in settori regolati da leggi che lui stesso vota. Esiste solo un obbligo di dichiarazione, non di astensione. La riforma estenderebbe l'incompatibilità anche al Parlamento.

Seconda falla: gli amministratori regionali. Casi come quello sollevato da Appendino mostrano che vicepresidenti di Regione e assessori non sono coperti dalla Frattini. L'unica tutela è il TAR, attivabile dopo che un atto è già stato adottato.

Terza falla: il "blind trust". La riforma prevede l'obbligo, per chi assume incarichi di governo, di trasferire partecipazioni rilevanti a un fiduciario indipendente. Oggi questo strumento esiste solo come opzione volontaria.

Per chi opera in settori esposti agli effetti di decisioni pubbliche, da appalti a concessioni, la materia non è teorica. Casi recenti come le nomine nelle aziende partecipate del 2026 mostrano quanto pesi la qualificazione di un "conflitto" sul piano della legittimità degli atti.

Cosa può fare un cittadino oggi

Tre strumenti restano accessibili anche prima della riforma. Il primo è l'accesso civico generalizzato (FOIA italiano, D.Lgs. 33/2013): chiunque può chiedere a un'amministrazione pubblica documenti che mostrino eventuali sovrapposizioni tra incarichi e interessi privati. Le pubbliche amministrazioni devono rispondere entro trenta giorni.

Il secondo è la denuncia all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Se la sovrapposizione configura un'ipotesi di "pantouflage" (passaggio dal pubblico al privato in violazione del divieto triennale dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001), ANAC può aprire un procedimento e segnalare alla Procura della Corte dei Conti.

Il terzo è il ricorso giurisdizionale. Un avvocato amministrativista può impugnare un provvedimento amministrativo per "eccesso di potere per sviamento", uno dei vizi più difficili da provare ma decisivo quando emerge un beneficio privato derivato da una decisione pubblica. La giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia, come ricostruito anche nel dibattito sulla riforma della giustizia 2026 promossa da Scarpinato, è oggi più severa rispetto a quindici anni fa.

Perché interessa anche chi non si occupa di politica

Imprenditori, professionisti e organizzazioni del terzo settore si trovano a interagire con amministrazioni pubbliche guidate da persone che potrebbero avere interessi privati nei loro stessi mercati. Un avvocato d'impresa esperto in diritto amministrativo può individuare i casi in cui una decisione pubblica è "geneticamente" viziata, e valutare il rischio di partecipare a procedure pubbliche segnate da conflitti latenti.

Il caso sollevato da Appendino in TV non si chiuderà presto. La legge italiana sul conflitto di interessi resta una delle meno aggiornate dell'Europa occidentale. Per ora, l'unico strumento davvero efficace è la trasparenza richiesta dal basso. Chiunque ne abbia interesse può farsi parte attiva, partendo da una semplice richiesta di accesso civico.

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