È morto il 12 maggio 2026 a Roma il cardinale Paul Emil Tscherrig, 79 anni, svizzero di Unterems, primo nunzio apostolico non italiano presso la Repubblica Italiana e San Marino fino al 2024. I funerali, presieduti da Papa Leone XIV, sono fissati per venerdì 15 maggio alle 16 nella Basilica di San Pietro. Oltre al cordoglio diffuso da Vatican News e dall'Istituto per le Opere di Religione, la scomparsa di un cittadino svizzero con lunga residenza e patrimonio in Italia riapre una questione tecnica che riguarda decine di migliaia di stranieri nel nostro Paese: come funziona la successione internazionale quando il defunto è straniero ma vive, possiede beni o lavora in Italia? Un avvocato specializzato in diritto successorio internazionale spiega cosa cambia nel 2026.
La regola europea: il Regolamento UE 650/2012
Dal 17 agosto 2015 si applica in Italia (e in 24 Stati membri dell'UE) il Regolamento UE 650/2012, noto come «Regolamento successioni». Il principio cardine, secondo la pubblicazione ufficiale dell'Unione Europea, è che la legge applicabile alla successione è quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte, salvo che il testatore abbia scelto espressamente la legge della propria cittadinanza.
Per il cardinale Tscherrig, residente a Roma ma cittadino svizzero, la situazione è particolare: la Svizzera non è membro UE e non aderisce al Regolamento. In assenza di una scelta di legge espressa nel testamento, si applica la legge italiana sulla base della residenza, ma eventuali beni in Svizzera vengono regolati dal diritto elvetico. Questo doppio binario è la prima trappola per chi non ha pianificato.
Quando lo straniero non lascia eredi diretti
I religiosi di alto rango, come i militari di carriera o i diplomatici, raramente lasciano coniuge o figli. In questi casi, secondo il diritto italiano, si applica l'ordine successorio dell'articolo 565 e seguenti del Codice Civile: fratelli, ascendenti, parenti collaterali fino al sesto grado, e in ultima istanza lo Stato.
Per uno straniero senza eredi legittimi in Italia, il patrimonio mobiliare (conti correnti, oggetti personali, libri) finisce per essere assorbito dallo Stato italiano se non c'è testamento o legato. Tre dati pratici da conoscere:
- Senza testamento e senza eredi entro il sesto grado, il patrimonio italiano va allo Stato (art. 586 c.c.).
- Le donazioni a enti religiosi o di beneficenza devono essere formalizzate per atto notarile per essere valide.
- I beni in Svizzera (o altro Paese non UE) seguono regole diverse e richiedono assistenza legale binazionale.
Il caso degli stranieri residenti: 5,2 milioni di persone
Secondo i dati ISTAT 2025, in Italia risiedono 5,2 milioni di cittadini stranieri, di cui circa 1,8 milioni con permesso di soggiorno di lungo periodo o titolari di immobili. Per tutti loro, la pianificazione successoria è particolarmente delicata. Un avvocato di diritto internazionale privato segnala tre situazioni ricorrenti:
- Cittadino UE residente in Italia: si applica il Regolamento UE. Senza scelta espressa, vince la legge italiana. Per chi vuole far valere la legittima del proprio Paese (es. quote di riserva diverse), serve una clausola nel testamento.
- Cittadino extra-UE residente in Italia: si applica la legge italiana per i beni in Italia, ma servono procedure ulteriori per i beni nel Paese d'origine (apostille, legalizzazioni, traduzioni giurate).
- Doppia cittadinanza: situazione più complessa. La Cassazione (sent. n. 27680/2021) ha chiarito che prevale la cittadinanza «effettiva», cioè quella legata al Paese di residenza concreta.
Cosa fare in pratica: la checklist dell'avvocato
Per chi è straniero, ha cittadinanza non italiana o possiede beni all'estero, gli specialisti del settore raccomandano cinque passi:
- Redigere un testamento in forma autentica (pubblico o olografo conservato presso notaio italiano). Il testamento olografo scritto a mano è valido anche senza notaio, ma rischia di andare perso o contestato.
- Inserire la scelta di legge ex art. 22 Reg. UE 650/2012 se si vuole far valere la legge della propria cittadinanza.
- Censire i beni transnazionali: conti, immobili, partecipazioni, polizze in ogni Paese coinvolto.
- Verificare le convenzioni bilaterali: Italia-Svizzera, Italia-Stati Uniti, Italia-Regno Unito hanno accordi specifici sulla doppia imposizione successoria.
- Aggiornare il testamento ogni 5 anni o dopo eventi rilevanti (matrimonio, divorzio, acquisto immobile).
Quanto costa la successione di uno straniero in Italia
L'imposta di successione italiana è una delle più miti d'Europa: 4% sopra la franchigia di 1 milione di euro tra coniuge e figli, 6% tra fratelli sopra 100.000 euro, 8% tra terzi senza franchigia. Per uno straniero senza eredi diretti, l'8% sull'intero patrimonio italiano è la regola.
A questo si aggiungono i costi di pratica notarile (1.500-3.500 euro per una successione media), eventuali traduzioni giurate (50-80 euro a pagina) e l'apostille o legalizzazione di documenti esteri (16-50 euro a documento). Per beni immobili occorre pagare imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%).
Quando rivolgersi a un avvocato
Tre situazioni rendono indispensabile la consulenza specialistica:
- Possesso di beni in più di due Paesi.
- Volontà di destinare il patrimonio a enti religiosi, fondazioni o associazioni straniere.
- Mancanza di eredi di primo grado e desiderio di evitare che lo Stato assorba il patrimonio.
La storia del cardinale Tscherrig — diplomatico itinerante, ascesa da Unterems al Vaticano, mezzo secolo di servizio in tre continenti — è il caso da manuale. Per chi ha una vita simile, anche solo per metà, la pianificazione successoria internazionale è una delle poche cose che non si possono delegare al caso.
Informazioni ufficiali sulla successione e sugli adempimenti notarili sono disponibili sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato.
Le informazioni hanno finalità divulgativa e non sostituiscono il parere di un avvocato. Per situazioni concrete, consultare un legale specializzato in diritto successorio internazionale.
