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CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti — calcolatore completo

Questo strumento interattivo copre i 5 istituti principali del CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti 2021-2024: conversione RAL in netto (IRPEF 2026 e INPS 9,19%), compenso per lavoro straordinario feriale, notturno e festivo (D.Lgs. 66/2003), ferie e ROL per OTI e OTD, proiezione TFR (art. 2120 c.c.) e stima della rendita pensionistica complementare Agrifondo / Previagri.

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Domande frequenti

  • Come si calcola lo stipendio netto di un operaio agricolo nel 2026?

    Per un OTI (Operaio a Tempo Indeterminato) di livello OT2 con paga mensile di € 1.290, la RAL annua è € 1.290 × 13 = € 16.770. Si sottraggono i contributi INPS a carico del lavoratore (9,19% = circa € 1.542), si ottiene un imponibile IRPEF di circa € 15.228. L'IRPEF 2026 al 23% ammonta a circa € 3.502, ridotta dalla detrazione per lavoro dipendente (art. 13 TUIR) e dal bonus IRPEF. Il netto annuo stimato è circa € 13.800–14.500.

  • Qual è la differenza tra OTI e OTD nel CCNL Agricoltura?

    Gli OTI (Operai a Tempo Indeterminato) sono lavoratori fissi con 13 mensilità annue e ferie pari a 26 giorni lavorativi + 4 ex-festività. Gli OTD (Operai a Tempo Determinato o avventizi) sono stagionali con paga giornaliera calcolata dividendo la paga mensile per 26, e maturano 1 giorno di ferie ogni 17 giorni lavorati.

  • Quanto si paga per lo straordinario nel settore agricolo?

    Ai sensi del D.Lgs. 66/2003 e del CCNL Agricoltura, le maggiorazioni sono: +25% per il lavoro straordinario feriale diurno, +35% per il lavoro notturno, +50% per il lavoro festivo o domenicale. La tariffa oraria base si ottiene dividendo la paga mensile per 173 ore contrattuali. Per un OT2 (€ 1.290/mese) la tariffa base è circa € 7,46/ora.

  • Come si calcola il TFR degli operai agricoli?

    Il TFR è disciplinato dall'art. 2120 c.c. La quota annua si calcola dividendo la retribuzione utile per 13,5. Il fondo viene rivalutato ogni 31 dicembre al tasso di 1,5% fisso più il 75% dell'aumento ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo. All'erogazione si applica l'imposta sostitutiva del 17% sulla parte rivalutata maturata dal 1° gennaio 2001.

  • Quanti giorni di ferie spettano a un operaio agricolo?

    Un lavoratore OTI ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie per anno intero, più 4 giorni di ex-festività (totale 30 giorni). Le ferie si maturano pro-rata mensile. Un OTD matura 1 giorno di ferie ogni 17 giorni lavorati. In caso di mancata fruizione entro i termini contrattuali è dovuta l'indennità sostitutiva.

  • Quali sono i fondi pensione per i lavoratori agricoli?

    I fondi pensione complementare contrattuali per i lavoratori agricoli sono Agrifondo (settore agro-industriale e agenzie del lavoro) e Previagri (settore agricolo). La contribuzione minima contrattuale è 0,70% a carico dell'azienda e 1,00% a carico del lavoratore, calcolata sulla retribuzione annua lorda. Il lavoratore può conferire anche il TFR futuro al fondo.

  • Quali sono le aliquote INPS per i lavoratori agricoli nel 2026?

    Per gli operai agricoli OTI (fissi) l'aliquota INPS a carico del lavoratore è del 9,19%, mentre quella a carico dell'azienda è del 24,27%. Per gli OTD (avventizi) le aliquote sono leggermente diverse e possono variare in base all'iscrizione negli elenchi nominativi INPS. Il contributo di solidarietà e le aliquote di finanziamento della CIG in deroga si aggiungono alla quota datoriale.

  • Cosa copre il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti?

    Il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti 2021-2024 è firmato da Flai-CGIL, Fai-CISL e Uila-UIL con Confagricoltura, Coldiretti e CIA. Copre oltre 1 milione di lavoratori del settore agro-florovivaistico in Italia. Disciplina la griglia retributiva per livelli (OT1–OT4), gli straordinari, le ferie, il TFR, la previdenza complementare, l'indennità per sospensione lavori da intemperie e le norme sui lavori stagionali.

  • Cosa succede in caso di sospensione del lavoro per intemperie?

    In caso di sospensione del lavoro dovuta a intemperie, i lavoratori agricoli possono beneficiare della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIG in deroga), che integra la retribuzione fino all'80% durante i periodi di inattività forzata. L'accesso è disciplinato da accordi regionali e dalla normativa vigente (Legge 92/2012 e successive modifiche). Il datore deve presentare apposita domanda all'INPS.

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