La notizia arriva nella notte del 23 settembre 2026: Andrea Moretti, 22 anni, rocciatore specializzato, cade da circa 10 metri mentre lavora all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il suo nome era già legato a questo mestiere ancor prima di iniziare: suo padre era stato operaio per anni, finché un infortunio trent'anni fa lo aveva lasciato disabile e costretto ad abbandonare il lavoro. Andrea aveva scelto la stessa strada. Alle 00:30, il personale del 118 lo trova con l'imbracatura indosso, ma la fune di ancoraggio non è agganciata. Nonostante i tentativi di rianimazione, muore. La Procura di Roma apre un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.
Una sola parola distingue un incidente da un reato: "colposo". E quella parola cambia tutto — per chi indaga, per le imprese coinvolte, e soprattutto per la famiglia di Andrea.
Il cantiere del Colosseo e il dettaglio della fune
Il Colosseo era in piena operatività notturna. Andrea Moretti era impegnato nei lavori di installazione del nuovo sistema di illuminazione del Parco Archeologico, un cantiere di riqualificazione che coinvolge più imprese appaltatrici e richiede la presenza di figure specializzate come i rocciatori, esperti nel lavoro in quota su superfici irregolari e storiche.
La ricostruzione degli inquirenti rivela un dettaglio preciso: l'imbracatura era indossata. Il dispositivo di protezione individuale era presente e corretto. Ma la fune di ancoraggio non era agganciata al punto di ancoraggio previsto. In un lavoro a 10 metri di altezza, il tempo di agganciare un moschettone equivale a pochi secondi. In assenza di quell'aggancio, la caduta diventa libera.
Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto l'interruzione immediata di tutti i lavori al Colosseo e la chiusura dell'Anfiteatro Flavio. Il Parco Archeologico del Colosseo ha espresso cordoglio pubblico. Ma la domanda che resterà in piedi per mesi — e forse anni — è un'altra: chi aveva il compito di controllare che quella fune fosse agganciata?
La lettura penale: il D.Lgs. 81/2008 e la catena di responsabilità
Il D.Lgs. 81/2008 — il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro — è esplicito: l'articolo 77 impone al datore di lavoro non solo di fornire i dispositivi di protezione individuale, ma di istruire i lavoratori sul loro utilizzo corretto e di vigilare affinché vengano effettivamente impiegati nel modo previsto. Non basta consegnare un'imbracatura: serve un sistema di controllo attivo.
Per i lavori in quota (art. 107, qualsiasi attività a oltre 2 metri di altezza), la normativa prevede un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) con procedure operative che includono la verifica dell'aggancio prima di ogni operazione. In un cantiere con più imprese — come quello del Colosseo — è obbligatoria la nomina di un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), ai sensi dell'art. 92 dello stesso decreto.
La catena penale può investire più figure in parallelo:
- Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice che impiegava Andrea Moretti
- Il preposto (caposquadra o supervisore di turno) presente nella notte
- Il coordinatore per l'esecuzione (CSE), se non ha vigilato sull'applicazione del PSC
- Eventualmente il committente pubblico, nella misura in cui non abbia verificato l'adeguatezza del piano operativo
Le pene edittali per l'omicidio colposo aggravato da violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589, comma 2, c.p.) vanno da 2 a 7 anni di reclusione.
Nota: le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità informativa e non costituiscono consulenza legale. Per valutare la propria posizione specifica, è necessario rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto penale del lavoro.
Come funziona la colpa specifica: perché non serve l'intenzione
La Cassazione ha consolidato un principio fondamentale: la colpa specifica in materia di sicurezza sul lavoro è integrata dalla sola violazione di una norma precauzionale scritta. Non è necessario dimostrare l'intenzionalità dell'omissione. Basta provare che il controllo dell'aggancio rientrava nelle mansioni di una figura precisa e che quella figura ha omesso di effettuarlo.
Le Sezioni Unite del 2009 (sentenza Espenhahn, relativa al disastro Thyssen) hanno chiarito che la presenza fisica del datore di lavoro sul cantiere non è necessaria per la condanna: è sufficiente che l'organizzazione predisposta fosse inadeguata a prevenire il rischio specifico e prevedibile.
A questo si aggiunge la responsabilità amministrativa dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 231/2001: le sanzioni pecuniarie per l'ente possono arrivare fino a 774.500 euro, con l'aggiunta — nei casi più gravi — di misure interdittive come la sospensione dell'attività.
Casi analoghi mostrano che quando il cantiere coinvolge un appalto pubblico e un sito di interesse nazionale, le procure tendono ad attivare anche le indagini sulla idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice (art. 26 D.Lgs. 81/2008): il committente pubblico che non ha verificato i requisiti dell'impresa prima dell'affidamento dell'appalto può rispondere anch'esso.
Caso concreto: tre soggetti, tre profili di rischio in numeri
Prendiamo il cantiere del Colosseo nella notte del 23 settembre. Tre figure — impresa appaltatrice, preposto di turno, coordinatore per l'esecuzione — portano profili di responsabilità distinti, con conseguenze economiche e penali quantificabili.
Scenario A — il preposto di turno non ha effettuato il check dell'aggancio. Se i pubblici ministeri dimostrano che il supervisore presente quella notte non ha verificato l'uso corretto dei DPI prima di autorizzare il lavoro in quota, risponde direttamente per omicidio colposo aggravato. La pena media irrogata nei casi analoghi (lavoratore morto in quota per mancata verifica DPI, con preposto condannato in primo grado) si è attestata tra 3 e 4 anni di reclusione negli ultimi cinque anni di giurisprudenza. La pena sospesa è possibile solo al primo reato e solo a condizione di risarcimento integrale del danno.
Scenario B — l'amministratore delegato dell'impresa risponde se non aveva predisposto una procedura scritta di verifica dell'uso dei DPI o se la procedura esisteva sulla carta ma non veniva applicata. La sua responsabilità è "per omessa organizzazione". In questo caso, il D.Lgs. 231/2001 aggiunge la responsabilità dell'ente: la sanzione pecuniaria per l'impresa parte da 64.500 euro (250 quote × 258 euro) e può arrivare a 774.500 euro (500 quote × 1.549 euro), cui si sommano le misure interdittive che possono bloccare la partecipazione agli appalti pubblici per un periodo da 3 mesi a 2 anni.
Per la famiglia di Andrea Moretti, si apre il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del congiunto. I tribunali italiani, per la morte di un giovane lavoratore sotto i 25 anni, hanno liquidato negli ultimi anni il danno da perdita del congiunto in un range tra 150.000 e 350.000 euro per ciascun genitore. A questo si aggiunge il danno patrimoniale calcolato sul reddito prospettico della vittima: un rocciatore specializzato di 22 anni aveva davanti a sé oltre 40 anni di carriera.
L'INAIL eroga la rendita ai superstiti (art. 85 D.P.R. 1124/1965) per i genitori a carico, ma quella rendita non esaurisce il danno risarcibile: la famiglia può agire in sede civile (o penale, costituendosi parte civile) per il danno differenziale — la parte che INAIL non copre. Questo importo può essere significativo, specialmente per un profilo professionale specializzato con prospettive di reddito crescenti.
Questo schema si è già materializzato in vicende recenti: come nel caso del cantiere di Monte Piazzo, il sequestro giudiziario del cantiere è arrivato prima ancora della sentenza, impedendo all'impresa di continuare a operare in regime di normalità.
I passi da fare adesso: per la famiglia e per chi ha lavorato quella notte
La famiglia di Andrea Moretti ha diritto di costituirsi parte civile nel processo penale nel momento in cui l'indagine contro ignoti evolverà in un rinvio a giudizio. La costituzione di parte civile è strategica: consente di chiedere il risarcimento direttamente in sede penale, evitando un parallelo procedimento civile.
I colleghi di Andrea presenti quella notte hanno il diritto di rifiutare il lavoro in condizioni di pericolo grave e immediato (art. 44 D.Lgs. 81/2008) senza rischiare sanzioni disciplinari. Possono anche presentare una segnalazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'ente deputato alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme antinfortunistiche nei cantieri.
Le prime 48 ore sono critiche: le prove documentali — registri di formazione, verbali dei sopralluoghi, comunicazioni interne sull'uso dei DPI — possono essere rimosse o modificate rapidamente. Un avvocato specializzato in diritto penale del lavoro può richiedere l'incidente probatorio per cristallizzare le prove prima che scompaiano, e può valutare se attivare il Fondo Vittime Infortuni sul Lavoro per un supporto immediato alla famiglia.
La morte di Andrea Moretti al Colosseo non è solo una notizia di cronaca. È una catena di responsabilità — penali, civili, amministrative — che inizia da un moschettone non agganciato e che uno specialista in diritto del lavoro sa ricostruire dall'inizio alla fine.

Sofia Gallo