Leclerc-Ferrari, contratto da 184 milioni: i diritti d'immagine che ogni sportivo italiano deve conoscere

Charles Leclerc al volante della Ferrari SF-26 durante le prove libere del Gran Premio di Cina 2026

Photo : Liauzh / Wikimedia

Sofia Sofia GalloAvvocati
7 min di lettura 10 ottobre 2026

Nel weekend del Gran Premio della Malesia a Sepang, Charles Leclerc ha fatto segnare il secondo tempo assoluto nella seconda sessione di prove libere di ottobre 2026, confermando le ambizioni della Ferrari nella corsa al campionato. Ma mentre i tecnici della Scuderia analizzano i dati telemetrici del tracciato malese, in Italia si continua a discutere di un accordo annunciato quattro mesi fa: il rinnovo contrattuale del 3 giugno 2026, un'intesa pluriennale che secondo le testate specializzate Leggo ed Everyeye vale fino a 40 milioni di euro annui, per un totale stimato di 184 milioni di euro tra il 2027 e il 2030. Un contratto che non riguarda solo un pilota monegasco e una leggendaria squadra di Maranello: rivela quanto contino i diritti d'immagine nel mondo dello sport professionistico — e quanto spesso chi firma un contratto non sappia nemmeno di averli.

Il contratto da record: numeri e clausole invisibili ai più

Il rinnovo di Leclerc non è semplicemente una questione sportiva. Il comunicato ufficiale Ferrari del 3 giugno 2026 parla genericamente di "prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1" senza dettagliare le cifre: è la prassi nei contratti di alto livello. Fonti specializzate indicano tuttavia che il pilota monegasco guadagnerà circa 40 milioni di euro nel 2027, con il 2029 attivabile come opzione dal pilota e il 2030 opzionato dalla Scuderia. La stagione 2026, con le sue radicali novità regolamentari, ha reso ancora più centrali gli equilibri contrattuali all'interno dei team: come analizzato in questo approfondimento sulle nuove regole della Formula 1 2026 e gli investitori italiani, i cambiamenti tecnici hanno ridisegnato anche i rapporti economici tra piloti, squadre e sponsor.

Quando Ferrari usa il volto di Leclerc in una campagna pubblicitaria, su un capo di merchandising o in una comunicazione social, lo può fare perché esiste una clausola scritta, negoziata e firmata. Non è automatico. Non è implicito. È il risultato di una trattativa legale precisa, regolata in Italia da un quadro normativo specifico — spesso ignorato da chi pratica sport a livello semiprofessionistico o dilettantistico. Secondo le stime dell'Assocalciatori, meno del 12% degli atleti delle categorie dilettantistiche ha mai fatto revisionare il proprio contratto da un consulente legale prima di firmarlo. Una percentuale che scende ancora nelle discipline sportive minori.

I diritti d'immagine nello sport italiano: cosa dice la legge

La Legge 23 marzo 1981, n. 91 sul professionismo sportivo rappresenta il riferimento fondamentale per il rapporto tra società sportive e atleti in Italia. L'articolo 3 stabilisce l'obbligo della forma scritta e il deposito del contratto presso la federazione competente. Ma la legge non disciplina esplicitamente i diritti d'immagine: questi rimangono, per principio generale, nella sfera del soggetto ai sensi dell'articolo 10 del Codice Civile, a meno che non venga stipulata una specifica cessione per iscritto.

In pratica, questo significa che in assenza di una clausola contrattuale esplicita, la società sportiva non ha il diritto di usare l'immagine dell'atleta per fini commerciali. Eppure, nella realtà quotidiana della Serie C, dei campionati dilettantistici e di alcune leghe semiprofessionistiche, non è raro che i club usino il volto dei propri tesserati — su magliette, comunicazioni ufficiali, post sui social media, campagne abbonamenti — senza aver mai ottenuto un consenso scritto. Il risultato è un rischio legale concreto e sottovalutato, tanto per l'atleta quanto per la società.

L'atleta che scopre che la propria immagine è stata utilizzata senza autorizzazione può agire in giudizio ai sensi dell'articolo 97 della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d'autore), che tutela il ritratto della persona. Le conseguenze legali per chi usa l'immagine altrui senza consenso possono includere il risarcimento del danno patrimoniale — calcolato sul valore commerciale che l'uso avrebbe avuto nel mercato, il cosiddetto "prezzo del consenso" — il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della riservatezza, e un'inibitoria per ordinare la cessazione immediata dell'uso abusivo.

Ma il rischio è doppio. L'atleta che firma un contratto con una clausola di cessione formulata in modo generico — senza averla letta né negoziata — può ritrovarsi ad aver ceduto i propri diritti d'immagine per tutta la durata del contratto e oltre, per qualsiasi utilizzo commerciale, senza compensazione aggiuntiva. È un errore frequente, e quasi sempre difficile da correggere in un secondo momento.

Marco, difensore in Serie C: due scenari a confronto

Prendiamo il caso di Marco, 24 anni, difensore centrale che firma il suo primo contratto professionistico con una società di Serie C nel luglio 2026. La durata è di due anni, con uno stipendio lordo di 2.400 euro mensili. Il contratto include una clausola standard sulla "cessione dei diritti d'immagine ai fini sportivi e promozionali della Società".

Scenario A — clausola accettata senza revisione legale: Marco non nota che la clausola è formulata in modo generico. La società usa la sua fotografia in una campagna abbonamenti stagionali, in un annuncio su un portale di scommesse sportive partner del club e in un video promozionale diffuso sui social media. Marco non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo. Se la campagna genera 8.000 euro di valore commerciale, lui ha ceduto quell'importo senza saperlo — e senza che nessuno glielo avesse spiegato. Se decide di contestare la clausola dopo aver compreso cosa ha firmato, un avvocato gli spiegherà che l'accordo era valido così come scritto: oneroso e complesso da impugnare, il danno è fatto.

Scenario B — contratto revisionato da un avvocato sportivo prima della firma: Marco consulta un legale specializzato in diritto sportivo. Il consulente individua tre criticità nella clausola: l'assenza di un elenco tassativo degli usi consentiti, la mancanza di un termine di scadenza sui diritti ceduti e l'estensione a "terzi partner commerciali" non identificati. Dopo la negoziazione, la clausola viene limitata alle comunicazioni istituzionali del club, con una royalty dell'1,5% su qualsiasi uso commerciale aggiuntivo. Sulla campagna da 8.000 euro, Marco avrebbe diritto a 120 euro. Ma il vantaggio principale non è economico: mantiene il controllo su come il suo volto viene utilizzato, evitando associazioni con sponsor incompatibili con la sua immagine pubblica — come i portali di scommesse — che potrebbero danneggiare la sua reputazione personale anche dopo la fine del contratto.

Il costo di una consulenza preventiva si aggira tra 150 e 400 euro per una revisione contrattuale standard. Non farlo può costare molto di più, e non solo in termini economici.

Cosa verificare prima di firmare qualsiasi contratto sportivo

L'esperienza di accordi come quello di Leclerc — redatti da un team di professionisti legali con anni di expertise nel diritto sportivo internazionale — può sembrare distante dalla realtà di un atleta dilettante o di un personal trainer che firma con una palestra. Ma i principi giuridici di base sono identici. Ecco i cinque elementi da verificare sempre:

  1. La cessione è esplicita e delimitata? Una formulazione vaga come "fini promozionali" può essere interpretata in senso molto ampio da un giudice favorevole alla parte più forte del contratto.
  2. Gli usi consentiti sono elencati in modo tassativo? Social media, stampa, pubblicità online, licenze a terzi: sono usi distinti e dovrebbero essere nominati separatamente nel testo.
  3. Esiste una compensazione separata per gli usi commerciali? Lo stipendio mensile non copre automaticamente la cessione dei diritti d'immagine: sono due prestazioni giuridicamente distinte.
  4. La cessione ha una scadenza temporale? Un contratto di due anni non dovrebbe autorizzare la società a usare la tua immagine per sempre, anche dopo la risoluzione del rapporto.
  5. C'è tutela per gli sponsor personali? Gli atleti che hanno o intendono stipulare contratti di sponsorizzazione individuale devono assicurarsi che le clausole di cessione alla squadra non li escludano.

Secondo i dati del CONI, in Italia sono oltre 4,5 milioni gli atleti tesserati nelle federazioni nazionali. La grande maggioranza di loro firma contratti, accordi di affiliazione o convenzioni con strutture sportive senza che nessuno abbia mai esaminato con attenzione le clausole sui diritti d'immagine. Il caso di Leclerc — e il contratto da 184 milioni che porta il suo nome — è un promemoria di quanto pesino le parole scritte su un documento che si firma. Per chi lavora nello sport a qualsiasi livello, consultare un avvocato specializzato prima di apporre la propria firma non è un lusso: è la precauzione più conveniente che esista.

Nota informativa: questo articolo ha scopo giornalistico e divulgativo. Non costituisce consulenza legale. Per una valutazione del proprio contratto specifico, è necessario rivolgersi a un professionista qualificato.

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