Ceuta, 862 minori migranti soli al confine: i diritti legali in Italia per i non accompagnati

Recinzione al confine di Ceuta tra Spagna e Marocco

Photo : Mario Sánchez Bueno from Ceuta, España / Wikimedia

Sofia Sofia GalloAvvocati
6 min di lettura 24 agosto 2026

Sono 862 i minori stranieri non accompagnati (MNA) rimasti a Ceuta dopo l'ondata migratoria del 30 e 31 luglio 2026, quando circa 72.000 persone hanno varcato il confine tra Marocco e l'enclave spagnola in poche ore. Con soli 29 posti disponibili nelle strutture di accoglienza dedicate ai minori, l'emergenza è diventata un caso politico a livello europeo — e pone una domanda molto concreta per le famiglie e i professionisti italiani: cosa succede a questi ragazzi se raggiungono l'Italia?

I numeri dell'emergenza di Ceuta

In appena due giorni, tra il 30 e il 31 luglio 2026, circa 72.000 migranti hanno attraversato il confine tra Marocco e Ceuta. Almeno 72 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'enclave a nuoto. La maggior parte dei migranti è rientrata in Marocco nei giorni successivi, ma secondo le stime delle autorità locali tra gli 8.000 e gli 11.000 sono rimasti sul territorio spagnolo.

Il 20 agosto, le autorità ceutine hanno aperto due nuovi centri di accoglienza — Loma Margarita e El Embolsamiento — per ospitare circa 1.800 persone che dormivano all'aperto da settimane. Ma la situazione più critica riguarda i minori: secondo Euronews, 862 MNA sono stati identificati in città a fronte di soli 29 posti ufficiali nelle strutture dedicate. Centinaia di questi ragazzi vivono ancora per le strade o sulle spiagge, senza accesso regolare a cibo, acqua o assistenza sanitaria.

La crisi ha aperto anche uno scontro diplomatico tra Madrid e Roma: la Spagna ha chiesto all'Italia di revocare i controlli alle frontiere ripristinati dopo la pressione migratoria degli ultimi mesi, minacciando misure di ritorsione commerciale. La redistribuzione dei minori a livello europeo resta un capitolo aperto, con i governi incapaci di trovare un accordo.

La reazione dell'esperto: i MNA sono una categoria giuridicamente intoccabile

Quando si parla di minori stranieri non accompagnati, il diritto italiano e quello europeo prevedono una protezione rafforzata che non è negoziabile, indipendentemente dalle contingenze politiche. Un avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione chiarisce che la tutela dei MNA si fonda su tre pilastri fondamentali.

Il primo è il divieto assoluto di espulsione. L'articolo 19 del Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. 286/1998) vieta esplicitamente l'espulsione dei minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dalla loro nazionalità o dalla regolarità della loro presenza in Italia. Questo principio è ribadito e rafforzato dalla Legge 7 aprile 2017, n. 47 — la cosiddetta "Legge Zampa" — che ha riformato in modo organico l'intero sistema di accoglienza.

Il secondo pilastro è la nomina del tutore legale. Entro 30 giorni dall'identificazione di un MNA, il Tribunale per i Minorenni competente deve nominare un tutore volontario (o in mancanza il sindaco del Comune) che rappresenti il minore in tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari. Senza tutore, molte pratiche si bloccano.

Il terzo pilastro è il patrocinio gratuito a spese dello Stato. I MNA hanno diritto di accedere al gratuito patrocinio per avviare le pratiche di protezione internazionale, indipendentemente dalla situazione reddituale dei genitori — che spesso sono all'estero o irreperibili.

Dal confine alla Questura: il percorso legale in Italia

Quando un minore straniero non accompagnato entra in contatto con le autorità italiane — alla frontiera, in stazione, o presentandosi spontaneamente alla Questura — si attiva una procedura definita dalla Legge Zampa e dalle circolari del Ministero dell'Interno.

Il primo atto è l'identificazione. Se il minore non ha documenti e dichiara un'età inferiore ai 18 anni, la Questura avvia una valutazione multidisciplinare che include un colloquio, l'analisi dei documenti disponibili e, solo come ultima ratio, un esame radiologico (il cosiddetto "test osseo" sul polso) con un margine di errore di circa due anni. Il principio cardine è il "beneficio del dubbio": finché non viene accertata la maggiore età, il ragazzo viene trattato come minore.

Una volta riconosciuto, il MNA viene inserito nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) e collocato in una struttura di primo livello. Ha poi la possibilità di richiedere la protezione internazionale oppure, al compimento dei 18 anni, un permesso per "ex-minore" convertibile in permesso per motivi di studio o lavoro ai sensi dell'art. 32 del Testo Unico — a patto di dimostrare un percorso scolastico o formativo continuativo di almeno due anni.

Questa procedura si applica integralmente anche ai ragazzi arrivati da Ceuta che raggiungono l'Italia attraverso i cosiddetti "movimenti secondari" — cioè spostandosi autonomamente dalla Spagna verso altri Paesi dell'Unione Europea.

Se Karim, 16 anni, bussa alla Questura di Milano

Immaginiamo Karim, 16 anni, partito dal Marocco a fine luglio 2026, attraversato il confine di Ceuta durante l'ondata del 31 luglio. Dopo tre settimane senza assistenza adeguata, riesce a imbarcarsi verso la penisola iberica e da lì raggiunge Milano in treno. Il 22 agosto si presenta spontaneamente alla Questura.

Se dichiara di essere minorenne e non ha documenti: la Questura non può espellerlo. Viene portato in una struttura di prima accoglienza, con una retta giornaliera di 45-55 euro a carico dello Stato. Entro 30 giorni, il Tribunale per i Minorenni di Milano nomina un tutore volontario.

Se la Questura dubita dell'età dichiarata: la valutazione multidisciplinare ha la precedenza sull'esame osseo. Durante tutta la procedura, Karim è trattato come minore. Se l'esame osseo fosse il solo strumento usato, un'eventuale errore verso l'alto di due anni lo farebbe passare per maggiorenne (18 anni): il suo avvocato può impugnare il risultato davanti al Tribunale per i Minorenni.

A 17 anni e 9 mesi, il tutore presenta domanda di conversione del permesso. Con almeno 2 anni di frequenza scolastica documentata, Karim può ottenere un permesso per studio o lavoro fino a 22 anni. Senza questo passaggio, al compimento dei 18 anni rischia di perdere ogni titolo di soggiorno — e quindi di diventare "invisibile" al sistema.

Il punto critico: senza un avvocato che lo affianchi nelle prime 48 ore, Karim potrebbe non sapere di avere questi diritti, non trovare un tutore in tempo, o essere indirizzato verso strutture inadeguate. La differenza tra un esito positivo e uno negativo si misura spesso in poche ore di assistenza qualificata.

Il regolamento Dublino III: chi è davvero responsabile di questi ragazzi?

La crisi di Ceuta riapre una questione strutturale del diritto europeo. Il Regolamento Dublino III (Reg. UE n. 604/2013) stabilisce che il primo Paese UE di ingresso è responsabile della domanda di protezione. Per i MNA arrivati a Ceuta, quel Paese è la Spagna — non l'Italia.

Tuttavia, il regolamento contiene anche una clausola sul "superiore interesse del minore" che consente trasferimenti verso il Paese dove si trovano familiari o dove esistono migliori prospettive di integrazione. È esattamente su questo terreno che si scontrano i governi europei: la Spagna chiede la redistribuzione volontaria degli 862 minori, l'Italia risponde con controlli alla frontiera. Nel mezzo, ci sono ragazzi.

Per i MNA già presenti in Italia — arrivati via Ceuta o per altre rotte — il riferimento normativo è il Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, integrato dalla Legge Zampa, che disciplina le misure di accoglienza riservate esclusivamente ai minori.

Come emerge anche dall'analisi dei controlli al confine Italia-Slovenia e i diritti degli stranieri fermati, il quadro normativo è chiaro sulla carta ma spesso applicato in modo diforme tra un territorio e l'altro. Un avvocato specializzato in diritto dell'immigrazione può fare la differenza già nella fase di identificazione, prima ancora che si avvii qualsiasi procedura formale.

La crisi di Ceuta non è un problema solo spagnolo: è un test per la tenuta del sistema di protezione europeo — e il primo indicatore è come vengono trattati 862 ragazzi senza adulti di riferimento. Sapere a chi rivolgersi, e farlo subito, è il primo atto concreto di tutela.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Per situazioni specifiche, rivolgiti a un avvocato qualificato in diritto dell'immigrazione.

Vantaggi

Risposte rapide e precise per tutte le tue domande e richieste di assistenza in più di 200 categorie.

Migliaia di utenti hanno ottenuto una soddisfazione di 4,9 su 5 per i consigli e le raccomandazioni fornite dai nostri assistenti.